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Disapplicazione di norme regolamentari

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giustizia amministrativa

Sul principio di precauzione e sul potere del G.A. di disapplicare la normativa regolamentare che violi fonti gerarchicamente sovraordinate
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 16 aprile 2013, n. 02094

Principio

1. Sul principio di precauzione.
1.1. Il principio comunitario di precauzione, previsto dall’art. 191, par. 2, del Trattato istitutivo della C.E., è un principio generale ormai codificato in ambito europeo e riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano.
1.2. Dalla affermazione del principio di precauzione discende che, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (Corte giustizia CE, sez. II, 22 dicembre 2010, n. 77). 
1.3. Il principio di precauzione impone che tutte le decisioni assunte dall'Autorità competente in materia debbano essere assistite da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso, che tenga conto di un'attività istruttoria parimenti ineccepibile e che deve trovare il proprio equilibrio nel contemperamento con quello di proporzionalità, nella ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco e deve essere coordinato con quelli di libera concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi fissati dal Trattato dell'Unione Europea, che attribuisce inoltre alla stessa Unione precipui compiti di tutela ambientale e sanitaria della popolazione sull'intero territorio comunitario.
1.4. Anche se la portata del principio di precauzione può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l'adozione di atti generali, ovvero, ancora, l'adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l'ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l'ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali, esso non può, tuttavia, giustificare l’adozione di misure esorbitanti dalle competenze della Autorità che intenda prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente ed in assenza di giustificazione del ricorso al principio di precauzione con idonea motivazione e previa ponderazione dei contrapposti interessi.

2. Sul potere del G.A. di disapplicare la normativa regolamentare che violi fonti gerarchicamente sovraordinate. 
2.1. Le disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi che in via immediata (come le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata devono essere impugnate immediatamente.
2.2. Le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale che, per la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, possono formare oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest'ultimo (Consiglio di Stato, Ad. Gen., 6 giugno 2012, n. 3240)
2.3. Nell'ambito del processo amministrativo di legittimità il Giudice può disapplicare tutte le fonti di grado secondario contrastanti con la legge; la norma regolamentare generale ed astratta illegittima resta comunque inefficace in quanto contrastante con la fonte sovra-ordinata, anche se gli atti o i provvedimenti che su di essa si fondano sono efficaci (ma impugnabili, in quanto contrastanti con la disciplina di rango primario); se così non fosse, si avrebbe la conseguenza che la norma regolamentare generale ed astratta illegittima renderebbe inefficace la (legittima) disciplina sovra-ordinata; in contrasto con la disciplina in materia di gerarchia delle fonti, la fonte illegittima sotto-ordinata avrebbe quindi prevalenza sulla fonte legittima sovra-ordinata. Conseguentemente, ogni previsione regolamentare in contrasto con l'anzidetto limite minimo è illegittima e va annullata ove oggetto di impugnazione, o comunque disapplicata, stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale della fonte sovraordinata.

Cons. St., Sez. 5, 16 aprile 2013, n. 02094
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