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Diritto di cronaca

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

1. Accesso agli atti. Diritto di cronaca e diritto di difesa. Limiti oggettivi e soggettivi ex legge n. 241/1990. Operatività.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 22 settembre 2014, n. 04748

Principio

1. Accesso agli atti. Diritto di cronaca e diritto di difesa. Limiti oggettivi e soggettivi ex legge n. 241/1990. Operatività.
1. In tema di rapporto tra diritto di cronaca nell’esercizio dell’attività giornalistica e diritto di accesso ai documenti detenuti dall’amministrazione, assumendo valore la libertà di informazione (cfr. Corte Costituzionale nn.126/95; idem 225/1077 e 105/1972), parte della giurisprudenza riconosce una posizione qualificata e differenziata della stampa in relazione alla conoscenza degli atti detenuti dalla pubblica Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI 5 marzo - 6 maggio 1996 n.570), rilevando inoltre - sempre in linea di principio - i nuovi approdi dell’ordinamento comunitario in subjecta materia circa una compiuta evoluzione verso una società dell’informazione e della conoscenza (cfr Direttiva 2003/98/CE).
2. In relazione alla domanda di accesso formulata da giornalista in relazione ad atti detenuti dalla P.A., al fine di vagliarne la fondatezza, occorre tener presente l’ambito soggettivo e quello oggettivo prescritti dalla legge entro i quali va riconosciuta la tutela sottesa all’accesso, presupponendo, un siffatto diritto (art.22 della legge n.241/90 - legge sul procedimento amministrativo e art.2 comma 1 del DPR n.352/92 - regolamento di attuazione) un interesse personale e concreto , strumentale all’accesso, in quanto volto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (in tal senso Cons. Stato VI 13/7/2000 n.2109; idem 22/5/1998 n.820). Infatti, in linea di principio non si può equiparare la posizione di una testata giornalistica o di un operatore della stampa a quella di un qualunque soggetto giuridico per quanto attiene al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nondimeno, non è consentito dilatare l’ambito applicativo della normativa di tipo garantista di cui all'art.22 della legge n. 241/1990.
3. Nel valutare l'istanza di accesso agli atti proposta da un giornalista il quale, a seguito di querela avanzata nei suoi confronti da un funzionario appartenente alla stessa amministrazione a cui si chiede l'ostensione della documentazione debba difendersi nel conseguente processo penale e, pertanto, motivi l'istanza ex art. 22 legge n. 241/1990 adducendo la necessità di ristabilire tanto la verità giudiziaria quanto quella giornalistica (richiamando, quindi, sia il diritto di cronaca sia il diritto di difesa), occorre procedere alle seguenti considerazioni:
a) qualora il numero dei documenti di cui si domanda l'ostensione sia elevato e la loro individuazione risulti del tutto generica, la richiesta potrebbe risolversi nell'intento di esercitare un controllo generalizzato sull'attività della P.A., il che equivarrebbe a introdurre una inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell’azione amministrativa che si pone al di fuori della portata della norma di cui all'art.22 legge n. 241/1990;
b) una richiesta formulata in maniera troppo generica, nel senso di richiedere atti e documenti riguardanti l’organizzazione, le attività, le competenze e le attribuzioni delle Autorità coinvolte in una determinata vicenda, si estenderebbe indiscriminatamente ad atti e documenti che possono essere del tutto indifferenti ai fini della richiesta, con un conseguente aggravio ingiustificato dell’attività amministrativa;
c) qualora l’esercizio del diritto di cronaca venga in rilievo non in quanto tale oggettivamente, ma nella misura in cui è strumentale ad altra finalità, quale quella di reperire materiale documentale utile alla difesa in un giudizio penale, il diritto d’accesso non può non essere limitato a quei documenti correlati direttamente alla situazione giuridicamente rilevante (il diritto di difesa) e per la quale sussiste l’esigenza concreta ed attuale di accordare la relativa tutela (Cons. Stato Sez. VI 2/3/2003 n.1122), senza che possa parlarsi di quale che sia la lesione al diritto di informazione
d) occorre valutare se il soggetto che richiede l'accesso agli atti possa attingere conoscenza della documentazione non strettamente funzionale al diritto di difesa e rientrante nel concetto di informazioni da rendersi all’opinione pubblica attraverso lo strumento informatico di consultazione di dati e notizie presenti sui siti istituzionali esistenti;
4. Nel caso in cui un soggetto proponga istanza ex art. 22 legge n. 241/1990 al fine di ottenere l'ostensione di un documento per cui vale l'esclusione dal diritto di accesso in quanto riguardante un'attività della P.A. diretta all'emanazione di atti normativi, adducendo un interesse circostanziato sia in relazione al diritto di cronaca, sia in relazione al diritto alla difesa ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, qualora non sia possibile individuare la correlazione logica tra il contenuto dell'atto di cui si richiede l'ostensione e il processo penale da cui origina il diritto alla difesa, l'esercizio del diritto di accesso incontra comunque il limite di cui all'art. 24, comma 1, lett. c), legge n. 241/1990.
5. L'istanza di accesso agli atti proposta da un giornalista il quale, a seguito di querela avanzata nei suoi confronti da un funzionario di una delle amministrazioni che detengono la documentazione di cui si ordina l'ostensione, adduce un interesse circostanziato sia in relazione al diritto di cronaca, sia in relazione al diritto alla difesa può essere accolta – qualora vengano in rilevo aspetti di riservatezza e di sicurezza pubblica – solo in relazione a quei documenti direttamente ancorati, quanto al loro contenuto, alle controverse contestazioni oggetto del procedimento penale (nella specie era stato negato l'accesso alla certificazione antimafia di un'impresa nonché agli elenchi delle imprese non soggette a rischio d’inquinamento mafioso, in quanto nulla avevano a che vedere con l'oggetto del processo che interessava l'istante).

Cons. St., Sez. 4, 22 settembre 2014, n. 04748
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