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Diritto di accesso

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giustizia amministrativa Enti locali

1. Giustizia amministrativa. Interesse al ricorso. Sopravvenuta carenza di interesse. Presupposti. Limiti. 2. Diritto di accesso. Acquisizione di notizie e informazioni e non di documenti. Inammissibilità. Onere della prova dell'esistenza di documenti. Ricade sull'istante. 3. Procedimento amministrativo. Norme sulla partecipazione procedimentale. Esegesi sostanziale e non formalistica. Necessità. 4. Enti locali. Pareri previsti per l'adozione di deliberazioni comunali. Non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 8 aprile 2014, n. 01663

Principio

1. Giustizia amministrativa. Interesse al ricorso. Sopravvenuta carenza di interesse. Presupposti. Limiti.
1.1. In tema di sopravvenuta carenza di interesse, l’individuazione della relativa fattispecie deve essere effettuata con criteri rigorosi e restrittivi per evitare che la preclusione dell’esame del merito della controversia si trasformi in un’inammissibile elusione dell’obbligo del giudice di provvedere sulla domanda (tra le tante, Cons. St., sez. III, 14 marzo 2013, n. 1534; sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4637; sez. V, 27 marzo 2013, n. 1808).
1.2. La sopravvenuta carenza di interesse si verifica tutte le volte in cui si verifichi una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l’inutilità dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse, anche solo strumentale o morale, alla decisione stessa (Cons. St., sez. V, 9 settembre 2013, n. 4473; 2 agosto 2013, n. 4054; 13 aprile 2012, n. 2116) ovvero quando sia stato adottato dall’amministrazione un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Cons. St., sez. IV, 9 maggio 2013, n. 2511; 26 febbraio 2013, n. 1184; sez. V, 26 settembre 2013, n. 4784).

2. Diritto di accesso. Acquisizione di notizie e informazioni e non di documenti. Inammissibilità. Onere della prova dell'esistenza di documenti. Ricade sull'istante.
2.1. La domanda di accesso deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (ex multis Cons. St., sez. III, 21 ottobre 2013, n. 5099; sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3267; sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3271; 10 aprile 2003, n. 1925), così che è inammissibile l’istanza di accesso avente ad oggetto l’acquisizione di dati, notizie ed informazioni e non di documenti, l’oggetto del diritto di accesso essendo proprio i soli documenti esistenti e non anche quelli inesistenti e mai formati (Cons. St., sez. V, 20 novembre 2013, n. 5483)
2.2. L’ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato (Cons. St., sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515; sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2283; sez. VI, 17 marzo 2000, n. 1414), e l’onere della prova anche dell’esistenza dei documenti, rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio, non potendo imporsi all’amministrazione la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti (Cons. St., sez. V, 15 luglio 2013, n. 3779).

3. Procedimento amministrativo. Norme sulla partecipazione procedimentale. Esegesi sostanziale e non formalistica. Necessità.
Le norme sulla partecipazione procedimentale devono essere interpretate ed applicate in modo non formalistico e sostanziale, con la conseguenza che la loro eventuale violazione non determina l’illegittimità del provvedimento assunto, tutte le volte in cui il contenuto di quest’ultimo non avrebbe potuto essere diverso.

4. Enti locali. Pareri previsti per l'adozione di deliberazioni comunali. Non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni.
I pareri, previsti per l'adozione delle deliberazioni comunali (prima ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e poi ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 256), non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, in quanto sono preordinati all'individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni stesse (cfr. Cons. St., sez. V, 21 agosto 2009, n. 5012; sez. IV, 22 giugno 2008, n. 3888).

Cons. St., Sez. 5, 8 aprile 2014, n. 01663
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