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Diritto di accesso

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

1. Diritto di accesso. Cartelle esattoriali. Procedimento tributario già concluso. Sussiste. 2. (segue): ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione. Interesse del contribuente. Obblighi per la società concessionaria. Tutela dei diritti del contribuente. Richiesta di accesso. Strumentalità. 3. (segue): Actio ad exhibendum. Documento esibito al privato. Conformità della copia all’originale. Necessità. Cartella di pagamento. Ostensione dell'estratto di cartella. È un documento succedaneo e diverso rispetto alla cartella di pagamento.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, Sentenza 6 ottobre 2014, n. 01607

Principio

1. Diritto di accesso. Cartelle esattoriali. Procedimento tributario già concluso. Sussiste. 
1.1. In materia di accesso agli atti, l'art. 24 l. n. 241/1990, nella parte in cui esclude il diritto di accesso con riferimento ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, va interpretato nel senso che la inaccessibilità agli atti relativi deve essere ritenuta temporalmente limitata alla fase di mera “pendenza” del procedimento tributario, in quanto non sussistono esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta.
1.2. In tema di accesso in materia tributaria, deve riconoscersi il diritto di accesso qualora l'amministrazione abbia concluso il procedimento con l'emanazione del provvedimento finale e, quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai concluso.

2. (segue): ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione. Interesse del contribuente. Obblighi per la società concessionaria. Tutela dei diritti del contribuente. Richiesta di accesso. Strumentalità.
2.1. L’interesse del contribuente alla ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione è riconosciuto anche in via legislativa, mediante la previsione di obblighi in capo al concessionario alla riscossione. In particolare, l’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha introdotto due obblighi per la società concessionaria: a) la conservazione per cinque anni della matrice o della copia della cartella e b) l'obbligo di esibizione a richiesta del contribuente.
2.2. In relazione a  cartella esattoriale, la richiesta di accesso, ai sensi degli artt. 22 ss., l. 7 agosto 1990, n. 241, si pone come strumentale rispetto alla tutela dei diritti del contribuente in tutte le forme consentite dall'ordinamento giuridico ritenute più rispondenti ed opportune. Diversamente opinando, si finirebbe con l’introdurre una ingiustificata limitazione all'esercizio della difesa in giudizio del contribuente, rendendo, comunque, estremamente difficoltosa la tutela giurisdizionale, che dovrebbe impegnarsi in una defatigante ricerca delle copie delle cartelle.
2.3. Le disposizioni sul diritto di accesso risultano di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto la valutazione sulla sussistenza di un interesse all'esibizione è fatta direttamente dalla legge, e non va più svolta caso per caso. A maggior ragione, quindi, la richiesta del contribuente non può mai essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del concessionario, obbligato ex lege alla custodia ed all'esibizione, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta. Ciò in quanto la copia della cartella di pagamento ex se costituisce strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni del privato e che la concessionaria non ha quindi alcuna legittimazione a sindacare le scelte difensive eventualmente operate dal privato stesso (Cons. Stato Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7486).

3. (segue): Actio ad exhibendum. Documento esibito al privato. Conformità della copia all’originale. Necessità. Cartella di pagamento. Ostensione dell'estratto di cartella. È un documento succedaneo e diverso rispetto alla cartella di pagamento. 
3.1. Non è permesso all'amministrazione, ed al privato che esercita funzioni pubbliche, di sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro sebbene equipollente. La legge 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 22 lett. d) fornisce infatti la nozione di documento amministrativo e nello stesso contesto, alla lett. a) precisa come il diritto di accesso sia "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi", ossia un diritto di acquisizione di quegli stessi documenti o delle loro copie e non di succedanei.
3.2. L’elemento fondante dell'actio ad exhibendum è la conformità del documento esibito al privato all'originale, non avendo neppure rilievo scusante l'esistenza per la pubblica amministrazione di impedimenti tecnici (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2243). A maggior ragione, l'accesso documentale non può essere soddisfatto dall'esibizione di un documento che l'amministrazione, e non il privato, giudica equipollente.
3.3. Non può ritenersi evasa la richiesta di accesso volta ad ottenere copia di cartelle esattoriali, laddove il concessionario del servizio di riscossione (nella specie Equitalia Sud S.p.a.), si sia limitata a trasmettere copia, di cui non era attestata al conformità all'originale, di alcuni estratti di ruolo, corredati di avviso di ricevimento delle relative cartelle.
3.4. La cartella di pagamento e l’estratto cartella sono documenti diversi. In particolare, la cartella esattoriale è prevista dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (attualmente con modello approvato dall'Agenzia delle Entrate). L’estratto cartella è invece un elaborato informatico formato dall'esattore, sebbene sostanzialmente contenente gli stessi elementi della cartella originale. La differenza ontologica tra i due documenti non può però essere superata dall'omogeneità contenutistica. 

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, 6 ottobre 2014, n. 01607
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