Accedi a LexEureka

Diritto di accesso in pendenza di indagini penali

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giustizia amministrativa

1. Giustizia amministrativa. Eccezione di tardività del ricorso. Onere della prova. 2. Diritto di accesso. Attività di polizia giudiziaria. Esclusione. Limiti. Notizia di reato presentata dalla PA nell'esercizio delle funzioni istituzionali. Accessibilità alla documentazione
T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, Sentenza 16 gennaio 2014, n. 00017

Principio

1. Giustizia amministrativa. Eccezione di tardività del ricorso. Onere della prova.
L’eccezione di tardività del ricorso, essendo destinata ad incidere sul fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale, postula una prova rigorosa che va fornita dalla parte che la formula, la quale deve fornire rigorosi riscontri in ordine alla conoscenza dell’atto gravato in tempi antecedenti al termine decadenziale di impugnazione (cfr., ex multis, T.A.R. Sardegna, Sez. II, 6 febbraio 2012, n. 91; id., 18 luglio 2011, n. 781; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1056; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 7 luglio 2009, n. 645).

2. Diritto di accesso. Attività di polizia giudiziaria. Esclusione. Limiti. Notizia di reato presentata dalla PA nell'esercizio delle funzioni istituzionali. Accessibilità alla documentazione.
2.1. È illegittimo il diniego di accesso a atti che si sorregga sul solo rilievo della pendenza di un’indagine penale, non potendosi invocare la causa di esclusione dell’accesso ex art. 24, comma 6, lett. c), della l. n. 241/1990, afferente ai documenti relativi a strutture, mezzi, azioni, ecc., strettamente strumentali all’attività di polizia giudiziaria e conduzione delle indagini. Non ogni denuncia di reato presentata dalla P.A. all’Autorità giudiziaria costituisce infatti atto coperto da segreto istruttorio e – come tale – è sottratta all’accesso (cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547).
2.2. Qualora la denuncia all'Autorità giudiziaria sia presentata dalla P.A. nell’esercizio delle sue istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell’ambito applicativo dell’art. 329 c.p.p.; se, invece, la P.A. che trasmette all’Autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell’esercizio di tali funzioni, ma nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essa specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria che, come tali, sono sottoposti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. e, per conseguenza, sono sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24 della l. n. 241/1990 (C.d.S., Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6117).
2.3. In tema di diritto di accesso di atti riguardanti una denuncia di reato, ai fini della valutazione dell’ammissibilità o meno dell’istanza ostensiva, debbono distinguersi tre ipotesi: a) quella in cui gli atti siano stati delegati dall’Autorità giudiziaria, nel qual caso l’ostensione non sarà possibile; b) quella in cui gli atti coincidano con le notitiae criminis poste in essere dagli organi comunali nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall’ordinamento, nel qual caso, parimenti, l’ostensione non è possibile; c) quella in cui, infine, ci si trovi dinanzi ad atti di indagine e di accertamento, se del caso tradottisi in denunce all’Autorità giudiziaria, non compiuti dagli organi comunali nell’esercizio di funzioni di P.G., bensì nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, nel qual caso non sussistono, per la giurisprudenza in esame, impedimenti ad ammettere l’accesso su tali atti.

T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, 16 gennaio 2014, n. 00017
Caricamento in corso