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Diritto di accesso e procedimenti disciplinari

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

1. Diritto di accesso. Presupposti. Titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale. Strumentalità a forme di tutela giudiziale e stragiudiziale. Sufficienza. Valutazione in astratto. Occorre. Esigenze di riservatezza del terzo. Loro soccombenza. 2. (segue): autore di esposto che abbia dato luogo a procedimento disciplinare. Legittimazione a richiedere l'accesso. Sussiste.
T.A.R. Toscana, Sez. 2, Sentenza Breve 16 ottobre 2014, n. 01569

Principio

1. Diritto di accesso. Presupposti. Titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale. Strumentalità a forme di tutela giudiziale e stragiudiziale. Sufficienza. Valutazione in astratto. Occorre. Esigenze di riservatezza del terzo. Loro soccombenza. 
1.1. In materia di accesso agli atti, dall’art 22 comma 1 lett. b) della legge n. 241/90, nel testo novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, si ricava che, in tema di legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso, è richiesta la titolarità di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso (cfr. Cons. St., sez. IV, 10.03.2014 n. 1134).
1.2. L’accesso ai documenti amministrativi va garantito, ai sensi dell’art. 24 comma 7, l. n. 241/1990, qualora sia funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale (cfr. Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067).
1.3. L’interesse all’accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso e quindi la legittimazione all’accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante (cfr. Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55); dunque, l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso, e non anche la ricevibilità, l’ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale, sia esso pendente o meno (cfr. Cons. St., sez. III, 13 gennaio 2012, n. 116)”.
1.4. Qualora l’accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o la difesa di propri interessi giuridici, esso prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo, sia pure con una limitazione del diritto di accesso, consentito nella sola forma della visione degli atti in luogo dell’estrazione di copia (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 4 febbraio 1997, n. 5).

2. (segue): autore di esposto che abbia dato luogo a procedimento disciplinare. Legittimazione a richiedere l'accesso. Sussiste.
In materia di accesso agli atti, la legittimazione a chiedere visione e copia è attribuita anche all’autore di un esposto che abbia dato luogo ad un procedimento disciplinare, questa circostanza, insieme ad altre, si ritiene idonea a radicare nell’autore dell’esposto la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante di accesso agli atti della p.a. (cfr. Cons. St., A.P., 20 maggio 2006, n. 7; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 22 marzo 2013 n. 763; TAR Piemonte, Sez. I, 6 febbraio 2013, n. 166).

T.A.R. Toscana, Sez. 2, 16 ottobre 2014, n. 01569
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