Accedi a LexEureka

Diritto di accesso alla dichiarazione dei redditi di terzi

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giustizia amministrativa

1. Agenzia delle Entrate. Enti pubblici. Autonomia giuridica. Capacità di stare in giudizio. Ricorso giurisdizionale avverso loro atti. Notifica. Direttamente all'Agenzia. Ritualità. 2. Diritto di accesso. Dichiarazione dei redditi di terze persone. Motivazione. Esigenze di tutela giudiziaria. Indagine sulla loro rilevanza ai fini difensivi. Occorre.
T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. 1, Sentenza Breve 10 ottobre 2014, n. 00370

Principio

1. Agenzia delle Entrate. Enti pubblici. Autonomia giuridica. Capacità di stare in giudizio. Ricorso giurisdizionale avverso loro atti. Notifica. Direttamente all'Agenzia. Ritualità.
1.1. In forza dell'art. 57, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le Agenzie c.d. fiscali (l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio) hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e, quindi, quali autonomi soggetti di diritto, possono stare in giudizio nelle controversie instaurate successivamente alla loro costituzione a mezzo del direttore che ne ha la rappresentanza, avvalendosi, eventualmente, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
1.2. È ammissibile il ricorso giurisdizionale avverso atto dell'Agenzia delle Entrate che risulti notificato direttamente all’Agenzia, in persona del direttore che ne ha la rappresentanza e non già all’Avvocatura dello Stato.

2. Diritto di accesso. Dichiarazione dei redditi di terze persone. Motivazione. Esigenze di tutela giudiziaria. Indagine sulla loro rilevanza ai fini difensivi. Occorre.
2.1. Il diritto di accesso non va garantito a chiunque, a qualunque atto e a prescindere da qualsivoglia accertamento in ordine alla necessità del richiedente di tutelare un proprio interesse; non può ammettersi che chiunque possa avere accesso a informazioni altrui, sol perché in possesso dell’Amministrazione, sulla semplice generica allegazione di essere intenzionato a tutelare un proprio interesse.
2.2. È illegittimo il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate consente a privati l’accesso alle dichiarazioni di terzi, quando risulti che tali dichiarazioni non sono necessarie rispetto alle esigenze di tutela giudiziaria (cfr. in termini: T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 25 novembre 2013, n. 2848).
2.3. Ha carattere meramente emulativo la domanda di accesso formulata all'Agenzia delle Entrate da privato alle dichiarazioni dei redditi di soggetto terzo, motivata per la pendenza di lite civile avente ad oggetto risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, laddove risulti, da un lato, che l'accertamento in sede civile sia del tutto indipendente dalla situazione reddituale del soggetto di cui viene chiesta l'ostensione della dichiarazione dei redditi; dall’altra, che sono spirati i termini di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c.

T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. 1, 10 ottobre 2014, n. 00370
Caricamento in corso