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Diritto all'integrazione scolastica degli alunni disabili

Istruzione pubblica

Assunzione di insegnanti di sostegno in deroga e quantificazione delle ore di sostegno necessarie.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 4, Sentenza 16 aprile 2013, n. 01971

Principio

1. Sull’assunzione di insegnanti di sostegno in deroga.  
1.1. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2010 n. 80 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui, rispettivamente, veniva fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed era esclusa la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga), deve essere affermato il principio secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento all'assegnazione, in favore dell'allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un'apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la legge n. 449 del 27.12.1997, all'art. 40, assicura comunque l'integrazione scolastica «degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15.3.1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi», consentendosi così di garantire in ogni caso all'alunno bisognevole l'integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell'apprendere, comunicare e socializzare.

2. Sulla quantificazione delle ore di sostegno scolastico necessarie all’alunno disabile.
2.1. Non è possibile quantificare preventivamente le ore di sostegno scolastico di cui il minore dovrà fruire nell’anno scolastico in corso e negli anni futuri per la natura di tale diritto e per il conseguente trattamento normativo riservatogli dal legislatore, per cui lo stesso non si presta ad essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile, che sarebbe inevitabilmente destinata a divenire, nel tempo, non più rispondente allo stato evolutivo della minore e deve essere quantificato alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal piano educativo individualizzato, i quali peraltro devono tenere conto dei bisogni del disabile e non essere elaborati in funzione delle risorse assegnate all’istituto scolastico, con conseguente illegittimità del P.E.I. eventualmente adottato dall’Amministrazione non in funzione della patologia della minore e delle esigenze di educazione e di istruzione, ma delle ore di sostegno già assegnate; fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla predisposizione del PEI, anno per anno, alla stregua di quanto indicato.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 4, 16 aprile 2013, n. 01971
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