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Diritto al collocamento in graduatoria degli insegnanti

Concorsi pubblici Giurisdizione e competenza

Insegnanti. Diritto al collocamento in graduatoria. Accertamento. Giurisdizione.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, Sentenza Breve 10 febbraio 2014, n. 00970

Principio

1.1 Collocamento in graduatoria degli insegnanti. Non è qualificabile come concorso pubblico. 
1. La procedura che regola il diritto degli insegnanti – in possesso di determinati requisiti – ad essere utilmente collocati in apposite graduatorie permanenti o ad esaurimento, nonché a partecipare all’assegnazione delle cattedre che si rendono man mano disponibili, non può essere qualificata come una procedura concorsuale in senso stretto. Mancano infatti i tipici elementi di un pubblico concorso ovvero un bando, delle prove selettive ed una valutazione dei candidati; né la prevista valutazione dei titoli può essere connotata come una comparazione meritocratica della preparazione e dell'esperienza professionale.
2. Il collocamento dei docenti in una graduatoria è qualificabile come graduazione meccanica, ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e consequenziale attribuzione del punteggio, a cui segue una compilazione ed approvazione finale di una graduatoria che individui i vincitori (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 1191/2012; T.A.R. Molise, n. 625/2012).
1.2. Accertamento del diritto al collocamento in graduatoria degli insegnanti. Giurisdizione del giudice amministrativo. Non sussiste.
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro in materia di accertamento del diritto al collocamento in graduatoria degli insegnanti, sia per la natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'amministrazione, sia per l'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto (cfr. Consiglio di Stato A.P. n. 11/2011, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6209/2012).

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, 10 febbraio 2014, n. 00970
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