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Diritti sindacali

Pubblico impiego Giurisdizione e competenza

1. Ricorso giurisdizionale. Qualificazione della domanda. Accesso agli atti. Sussistenza dei requisiti sostanziali. Conversione delle azioni. Tipicità del rito. Non osta. 2. Riparto di giurisdizione. Diritti sindacali. A.G.O.: repressione condotta antisindacale. G.A.: competenza residuale. Accertamento sulla riconducibilità o meno dell'azione promossa da OO.SS. tra quelle di cui all'art. 28 legge n. 300/1970. Spetta al G.A. 3. Diritti sindacali. Informazione. Requisito della maggior rappresentatività. Discriminatorio. Non rileva. 4. Sopravvenuta carenza d'interesse. Oggetto della domanda. Accertamento del diritto. Effettiva esecuzione del diritto. Non rileva.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 9 settembre 2014, n. 04580

Principio

1. Ricorso giurisdizionale. Qualificazione della domanda. Accesso agli atti. Sussistenza dei requisiti sostanziali. Conversione delle azioni. Tipicità del rito. Non osta. 
1.1. Qualora sussistano tutti i requisiti sostanziali (sia sotto il profilo soggettivo, sia oggettivo) previsti dalla legge, la domanda può essere riqualificata dal giudice come domanda di accesso agli atti ai sensi dell'art. 32 del codice del processo amministrativo (o dei previgenti principi giurisprudenziali), senza incontrare ostacoli nelle disposizioni della legge n. 241 del 1990 e nell'esistenza di un apposito rito per l'accesso. 
1.2. La domanda formulata da organizzazione sindacale al G.A. e rivolta ad accertare il diritto di informazione a determinate comunicazioni essenziali all'esercizio di proprie funzioni da parte dell'Amministrazione va considerata come legittima domanda di accesso agli atti, non mancando alcuno dei presupposti sostanziali richiesti dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e rispondendo la richiesta alla lettera e allo spirito della medesima legge, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di aprire i propri archivi a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante a visionare determinati documenti in nome dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa.
1.3. Nel caso di domanda formulata da organizzazione sindacale al G.A. e rivolta ad accertare il diritto di informazione a determinate comunicazioni essenziali all'esercizio di proprie funzioni da parte dell'Amministrazione sussistono i presupposti sostanziali richiesti dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, sia sotto il profilo soggettivo dell'agente, sia sotto quello oggettivo dei contenuti: 
a) la richiesta della documentazione è stata rivolta reiteratamente alla Pubblica Amministrazione competente; 
b) la domanda proviene da un soggetto pienamente legittimato ad avanzarla essendo gli atti oggetto dell'accesso suscettibili di spiegare i loro effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente in relazione a interessi concreti che possono corrispondere secondo la giurisprudenza anche a situazioni collettive o diffuse; 
c) i suoi contenuti sono appropriati in quanto sono attinenti alla natura  dell'agente, concernendo un tipo di informazione che spetta istituzionalmente - proprio per lo svolgimento della sua attività essenziale e primaria; 
d) tale informazione è detenuta o formata dalla Amministrazione a cui è stata rivolta la richiesta, quale autorità in materia; 
e) la documentazione coincide con quella che rientra nei diritti di informazione delle organizzazioni sindacali, ma non spetta a questo titolo al richiedente in quanto non possiede i requisiti necessari per qualificarsi come una delle associazioni sindacali più rappresentative ai sensi del D.P.R. n. 254/1999; 
f) ciò dimostra che la richiesta è invece azionabile in forma di accesso e che non incontra il limite del divieto di esercitare nella forma dell'accesso un controllo generalizzato su attività amministrative, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990. 

2. Riparto di giurisdizione. Diritti sindacali. A.G.O.: repressione condotta antisindacale. G.A.: competenza residuale. Accertamento sulla riconducibilità o meno dell'azione promossa da OO.SS. tra quelle di cui all'art. 28 legge n. 300/1970. Spetta al G.A.
2.1. In tema di riparto di giurisdizione circa controversie afferenti al pubblico impiego devono considerarsi le disposizioni dell'art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 il quale, al comma 3, devolve all'A.G.O., in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300; e al comma 4, prevede che restano devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
2.2. Per i Corpi di polizia che rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, se una questione non rientra nella giurisdizione riservata al giudice ordinario dal comma 3 dell'art. 63 D.Lgs. n. 165/2001 (segnatamente controversie relative a comportamenti antisindacali), rientra necessariamente nel comma 4 del medesimo art. 63 D.Lgs. n. 165/2001, che attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione restante per la disciplina dei rapporti di lavoro inclusi quelli attinenti ai diritti sindacali. 
2.3. Può essere applicato alle procedure di tutela previste nel giudizio amministrativo - nelle aree del pubblico impiego ad esso riservate in forma di giurisdizione esclusiva - il principio di diritto secondo cui le stesse posizioni oggetto di tutela attraverso lo speciale procedimento di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970, possono trovare tutela nel procedimento ordinario, per il quale assume rilievo condizionante il presupposto dell'interesse ad agire, secondo la regola comune dettata dall'art. 100 c.p.c. (cfr. Corte di Cassazione 3 maggio 2003, n. 6723).
2.4.  Il procedimento ex art. 28 legge n. 300/1970 non modifica né restringe in alcun modo le tutele assicurate dalle leggi ai diritti delle associazioni sindacali, essendo piuttosto diretto a reprimere, in via d'urgenza e provvisoria comportamenti diretti contro l'attività e la libertà sindacale (Corte cost. 6.3.1974, n. 54; v. altresì Id. sent. 24.3.1988, n. 334 che dichiarò nuovamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., osservando che la previsione, ivi contenuta, dei requisiti soggettivi ai fini dell'esperibilità di quel procedimento speciale non priva né limita le altre associazioni sindacali dei mezzi di tutela (sostanziali o processuali) di cui già fruiscono in base al codice di rito).
2.5.  Dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 63 D.Lgs. n. 165/2001 si ricava l'esistenza di una giurisdizione del giudice amministrativo in tema di diritti sindacali, esterni alle specifiche procedure che spettano alla giurisdizione del giudice ordinari (cfr. Cons. St., Sez. III, 9 aprile 2014 n. 1689, relativa a una vicenda processuale nata da un diniego di propria giurisdizione da parte del giudice ordinario. La stessa sentenza si pronuncia in modo restrittivo sui requisiti utili per accedere alla procedura speciale di tutela sindacale quale sede locale di una associazione rappresentativa in campo nazionale).
2.6. Spetta certamente al giudice amministrativo la verifica della sussistenza dei presupposti per esercitare la propria giurisdizione, nel senso di accertare che l'interesse fatto valere in giudizio non rientra tra quelli tutelabili attraverso le procedure di cui all'art. 28 della legge n. 300/1990 e di conseguenza rientra nelle procedure ordinarie rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo per la restante disciplina dei rapporti di lavoro alla luce del principio fissato dall’art. 63, commi 3 e 4, d.lgs. n. 165 del 2001

3. Diritti sindacali. Informazione. Requisito della maggior rappresentatività. Discriminatorio. Non rileva.
3.1. Con specifico riferimento agli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, il diritto alla informazione in materia sindacale è fondato sull'art. 82 della legge n. 121/1981, riguardante il diritto degli appartenenti alla Polizia di Stato di associarsi in sindacati e sull'art. 39 della Costituzione riguardante il diritto di associarsi liberamente in sindacati (v. inoltre circolare del Ministero dell’Interno n. 557/RS/01/31/0636 del data 22 febbraio 2005 che mira ad assicurare a tutte le organizzazioni sindacali la collaborazione degli uffici per il miglior svolgimento delle relazioni sindacali).
3.2. Sussiste in capo al sindacato legittimamente costituito e riconosciuto, ma non in possesso dei requisiti di associazione più rappresentativa sul piano nazionale il diritto di informazione a determinate comunicazioni essenziali all'esercizio di proprie funzioni da parte dell'Amministrazione. Tanto più se le richieste rivolte dall'organizzazione sindacale alla P.A. non riguardano l'esercizio delle competenze contrattuali riservate alle associazioni sindacali più rappresentative. Pertanto, è illegittimo il diniego opposto dall'Amministrazione con il richiamo al diritto di informazione quale è disciplinato dal D.P.R. n. 254/1999 per le associazioni più rappresentative.
3.3. Il diritto alla informazione relativa alle quote trattenute sugli iscritti al sindacato, è direttamente fondato sull'art. 93 della legge n.121/1981, riguardante la facoltà riconosciuta agli appartenenti alla Polizia di rilasciare delega alla propria organizzazione sindacale per la riscossione di una quota mensile dello stipendio a titolo di pagamento dei contributi sindacali. 
3.4. La mera accessibilità degli atti sul sito Internet non è sufficiente, a soddisfare il diritto all'informazione diretta dei sindacati non maggiormente rappresentativi posto che, in questo modo, si mettono in condizione di netto svantaggio (anche ai fini della competizione per estendere la partecipazione e concorrere con i sindacati maggiori) rispetto alle associazioni più rappresentative sul piano nazionale quanto all'esercizio di funzioni che spettano necessariamente a qualsiasi sindacato.
3.5. In merito alla diffusione delle circolari e altri atti normativi, il diritto alla informazione diretta e tempestiva è funzionale alla necessità di esercitare le funzioni primarie che spettano a qualsiasi sindacato per la tutela dei diritti dei propri iscritti, a prescindere dal concorso alla formazione di contratti nazionali. 

4. Sopravvenuta carenza d'interesse. Oggetto della domanda. Accertamento del diritto. Effettiva esecuzione del diritto. Non rileva.
Il fatto che l'informazione relativa alle quote trattenute sugli iscritti al sindacato sia stata fornita dal Ministero dell'Interno in corso di causa non rende improcedibile la domanda per la parte in cui essa abbia per oggetto non solo la regolare trasmissione dei dati richiesti, ma anche l'accertamento di un diritto nello stesso senso.

Cons. St., Sez. 3, 9 settembre 2014, n. 04580
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