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Direttiva Bolkestein e concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio Contratti pubblici Atto amministrativo e silenzio della P.A.

1. Concessioni demaniali marittime. Pluralità di istanze volte al rilascio. Procedura comparativa. Applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e non discriminazione desumibili anche dalla Direttiva Bolkestein. Necessità. 2. Procedimento amministrativo ad istanza di parte. Imparzialità e buona fede della P.A. Occorre. Modificabilità della domanda formulata dal privato. Risponde a dovere di protezione e di correttezza. 3. Gare pubbliche. Aggiudicazione. Annullamento in sede giurisdizionale. Caducazione del contratto. Va rimessa agli effetti conformativi della sentenza del GA. 4. Gara pubblica per l'affidamento di concessioni demaniali marittime. Annullamento in sede giurisdizionale. Riedizione del potere amministrativo. Valutazione delle offerte. Discrezionalità. Sussiste. Sindacato giurisdizionale. Di tipo estrinseco
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1, Sentenza 24 settembre 2014, n. 00505

Principio

1. Concessioni demaniali marittime. Pluralità di istanze volte al rilascio. Procedura comparativa. Applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e non discriminazione desumibili anche dalla Direttiva Bolkestein. Necessità.
1.1. In tema di procedure per il rilascio di concessioni demaniali marittime, l’autorità procedente è tenuta a svolgere la valutazione comparativa tra le varie istanze presentate dagli aspiranti concessionari, come imposto dalla normativa codicistica (artt 36 e 37 Cod. Nav.).
1.2. Il rilascio di una concessione di natura demaniale non può mai dare luogo ad una procedura lesiva dei principi di imparzialità, trasparenza, non discriminazione e par condicio, atteso che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato tale da imporre una procedura competitiva (fra le tante TAR Lazio Sez. Latina sent. n. 610 dell’8 settembre 2006). Tale esegesi è stata corroborata ed influenzata dai dettami comunitari, espressi in via generale dalla cd. direttiva Bolkenstein 2006/123/CE.
1.3. Nelle procedure per il rilascio di concessioni demaniali marittime, il momento della valutazione comparativa delle varie domande di concessione è imprescindibile e si pone quale requisito di legittimità della scelta finale tra i candidati. 

2. Procedimento amministrativo ad istanza di parte. Imparzialità e buona fede della P.A. Occorre. Modificabilità della domanda formulata dal privato. Risponde a dovere di protezione e di correttezza.
2.1. Una volta aperto un procedimento amministrativo su istanza di parte, gravano sulla P.A. alcuni imprescindibili obblighi di imparzialità e di buona fede nel trattare la domanda proposta e nel salvaguardare la posizione dell’interessato, anche consentendo quelle modifiche e quegli aggiustamenti della domanda pretensiva proposta, che siano compatibili con l’interesse pubblico. 
2.2. Gli obblighi di imparzialità e di buona fede, gravanti sulla P.A. nel corso del procedimento amministrativo, corrispondono, mutatis mutandis, a analoghi doveri di protezione e di correttezza che sono imposti alle parti pure nei contatti sociali interprivatistici e primieramente nello svolgimento della trattativa precontrattuale, fenomeno al quale l’apertura del procedimento amministrativo viene spesso accostato.
2.3. Illegittimamente l'Autorità demaniale, nel corso di una procedura comparativa volta al rilascio di concessioni demaniali marittime, consente soltanto ad alcuni degli istanti di emendare i progetti allegati alle rispettive domande, impedendo invece agli altri di modificare i propri, senza nemmeno specificare quali fossero le concrete situazioni ostative.

3. Gare pubbliche. Aggiudicazione. Annullamento in sede giurisdizionale. Caducazione del contratto. Va rimessa agli effetti conformativi della sentenza del GA.
A seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale di procedura comparativa volta al rilascio di concessione demaniale marittima, la caducazione della concessione-contratto, eventualmente intervenuta tra l’amministrazione e il soggetto affidatario della concessione stessa, va rimessa agli effetti conformativi della sentenza del G.A.

4. Gara pubblica per l'affidamento di concessioni demaniali marittime. Annullamento in sede giurisdizionale. Riedizione del potere amministrativo. Valutazione delle offerte. Discrezionalità. Sussiste. Sindacato giurisdizionale. Di tipo estrinseco.
A seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale di procedura comparativa volta al rilascio di concessione demaniale marittima, resta ferma ed impregiudicata ogni eventuale e futura determinazione e/o valutazione che la P.A., la quale, nella riedizione del potere, può, con ampia discrezionalità soggetta a solo sindacato giurisdizionale estrinseco, valutare le offerte degli aspiranti concessionari (laddove regolari sotto ogni altro profilo attinente alla salvaguardia degli altri interessi pubblici coinvolti) ed individuare, per così dire “in positivo”, quale sia quel “più proficuo utilizzo del bene” che l’art. 37 del Cod. Nav. postula ai fini della scelta finale del concessionario.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1, 24 settembre 2014, n. 00505
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