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Diniego illegittimo di premesso di costruire

Urbanistica e edilizia Atto amministrativo e silenzio della P.A.

1. Atto amministrativo. Motivazione. Funzione. Per relationem. Sindacabilità in sede giurisdizionale della motivazione dell'atto richiamato. 2. Giusto procedimento. Soccorso istruttorio. Necessità. 3. Permesso di costruire. Diniego per mancanza di strumenti urbanistici attuativi. Comparto già urbanizzato. Illegittimità del diniego.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, Sentenza 10 settembre 2014, n. 01101

Principio

1. Atto amministrativo. Motivazione. Funzione. Per relationem. Sindacabilità in sede giurisdizionale della motivazione dell'atto richiamato.
1.1. La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è diretta a consentire al destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale l’amministrazione è pervenuta all’adozione di tale atto, nonché le ragioni ad esso sottese. Lo scopo perseguito è quello di consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell’atto considerato (Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750; sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 938, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5069).
1.2. L’onere motivazionale, di cui l’art. 3 della L. 241/1990 costituisce norma di principio generale, può ritenersi assolto anche “per relationem”attraverso il richiamo ad elementi contenuti in un diverso atto, che diviene parte integrante del medesimo provvedimento amministrativo. Affinché la motivazione “per relationem” risulti legittima occorre, però, che essa sia completa e logica, proprio in virtù degli elementi contenuti nell’altro atto a cui si rinvia.
1.3. Nel caso di diniego di permesso di costruire è necessario che l'Amministrazione Comunale espliciti le ragioni di fatto poste alla base dell’atto di diniego, anche per rendere edotto il titolare dell’interesse legittimo di carattere pretensivo sulle circostanze rilevanti. 
1.4. Ove l'A.C. fondi il diniego di permesso di costruire sul parere di un organo consultivo integralmente richiamato, senza fornire alcuna ulteriore motivazione aggiuntiva, neanche al solo fine di rafforzare le risultanze istruttorie, ciò determina la necessità del sindacato da parte del Giudice Amministrativo del parere, non essendo stati forniti ulteriori elementi a sostegno dell’iter motivazionale della determinazione assunta dall'A.C.

2. Giusto procedimento. Soccorso istruttorio. Necessità.
Laddove le N.T.A. dello strumento urbanistico generale stabiliscano che gli interventi edilizi siano subordinati al preventivo rilascio di parere favorevole da parte della competente Soprintendenza, l'omessa allegazione all'istanza di p.d.c. di tale parere non è sufficiente a giustificare il diniego di p.d.c., essendo onere dell'Amministrazione Comunale di indicare gli atti istruttori idonei a consentire il reperimento del parere da ritenersi prodromico alla determinazione finale. In altri termini, l'A.C., anziché rigettare l'istanza di p.d.c., avrebbe dovuto avviare l’istruttoria funzionale al rispetto delle prescrizioni delle N.T.A. e non considerarlo di per sé idoneo ad integrare le ragioni del diniego, senza peraltro evidenziare eventuali inadempienze dell'istante, tali da impedire o di fatto ostacolare, la necessaria integrazione in fase istruttoria. È, infatti, onere dell’Amministrazione indicare le specifiche ragioni in relazione alle quali le opere edilizie non si ritengono adeguate.

3. Permesso di costruire. Diniego per mancanza di strumenti urbanistici attuativi. Comparto già urbanizzato. Illegittimità del diniego.
3.1. Illegittimamente l'A.C. rigetta istanza di permesso di costruire sul presupposto che l'attività edificatoria nell'area interessata dall'intervento edilizio sia subordinata a piani-quadro di iniziativa comunale. In tale ipotesi viene semmai in rilievo un inadempimento dell’amministrazione, che non può riversarsi sul privato cittadino.
3.2. Laddove risulti che l'istanza di permesso di costruire riguardi un'area ricompresa in un comparto avente vocazione edificatoria residenziale e già ampiamente edificato, illegittimamente l'Amministrazione Comunale nega il richiesto p.d.c. sostenendo che un indiscriminato e disordinato rilascio di permessi di costruire porterebbe ad un risultato certamente negativo sotto l’aspetto della pianificazione urbanistica. In tale contesto è impossibile per l’interessato comprendere le specifiche ragioni che giustificano la determinazione contraria al rilascio del p.d.c., non potendo la motivazione espressa in essa esaurirsi in richiami generici o mere locuzioni di stile. Deve pertanto ritenersi che il diniego espresso in ordine alla domanda di permesso di costruire contenga una valutazione apodittica che non soddisfa i requisiti minimali della motivazione, non essendo di certo sufficiente il richiamo a degli atti prodromici da adottare, evidenziando essi piuttosto carenze istruttorie dell’amministrazione, che per di più si pongono in contrasto con il dato dell’avvenuta edificazione del comparto in questione.

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, 10 settembre 2014, n. 01101
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