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Differenza tra servizi analoghi e servizi identici

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

1. Gare pubbliche. Appalti di servizi. Requisiti speciali di partecipazione. Dimostrazione di aver svolto servizi analoghi. Nozione. 2. (segue): dimostrazione del possesso di requisito speciale (aver svolto servizi analoghi). Schede contabili. Sufficienza. 3. Offerte anomale. Valutazione della Stazione Appaltante. Discrezionalità. Sindacato giurisdizionale. Limiti.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 11 novembre 2014, n. 05530

Principio

1. Gare pubbliche. Appalti di servizi. Requisiti speciali di partecipazione. Dimostrazione di aver svolto servizi analoghi. Nozione.
1.1. Nelle gare pubbliche per l'affidamento di appalti di servizi, ove la lex specialis di gara richieda ai concorrenti la dimostrazione di aver svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del bando servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, non si intende far riferimento a “servizi identici”: la ratio di tale interpretazione risiede nella tendenziale ottica di apertura al mercato che deve soprintendere ad ogni procedura ad evidenza pubblica. 
1.2. L’esclusione dalla valutazione, come servizio non analogo a quello oggetto della gara di appalto, di un servizio che nondimeno con quello presenti alcuni aspetti in comune deve fondarsi su di una motivazione logica, puntuale e ragionale, coerentemente del resto alla finalità che giustifica la richiesta ai concorrenti di una gara di appalto di documentare il pregresso svolgimento di servizi non identici, ma solo analoghi a quelli oggetto dell’appalto, finalità rintracciabile nell’acquisizione da parte dell’amministrazione appaltante dell’adeguata conoscenza della precedente attività svolta dai concorrenti e nella conseguente possibilità di apprezzare, in concreto, la loro specifica attitudine alla effettiva, puntuale e compiuta realizzazione delle prestazioni oggetto della gara, costituendo le precedenti esperienze significativi elementi sintomatici in tal senso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2014 n. 1668; id., sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437).
1.3. Nelle gare pubbliche, per “servizi analoghi” vanno intesi quelli attinenti allo stesso settore dell’appalto da aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, tipologie diverse ed eterogenee.

2. (segue): dimostrazione del possesso di requisito speciale (aver svolto servizi analoghi). Schede contabili. Sufficienza.
2.1. L’art. 42, comma 3-bis, e l'art. 48 del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 consentono agli operatori economici, in un’ottica di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, di fornire alla stazione appaltante la scheda contabile, quale idonea dichiarazione finalizzata alla prova dei requisiti inerenti allo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto. In ogni caso, qualora l’ente aggiudicatore dovesse ritenerlo opportuno o necessario ai fini della definizione della gara, può chiedere un’integrazione della documentazione contabile fornita.
2.2. Non va escluso dalla gara pubblica di appalto di servizi, l'operatore economico che, al fine di dimostrare il possesso di requisiti speciali di partecipazione, abbia fornito, dapprima, una scheda contabile e, in sede di verifica ex art. 48 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’elenco delle fatture emesse in occasione dell’esecuzione dei servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto.

3. Offerte anomale. Valutazione della Stazione Appaltante. Discrezionalità. Sindacato giurisdizionale. Limiti.
3.1. Nella materia della impugnazione delle determinazioni amministrative in materia di valutazione delle giustificazioni in ordine alla anomalia dell’offerta, il giudice amministrativo incontra limiti assai severi. Il sindacato sulla discrezionalità tecnica, tipico della valutazione dell’anomalia dell’offerta, non può sfociare nella sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall’organo dell’Amministrazione, a meno che non venga considerata errata sul piano della tecnica seguita, essendo compito del giudice verificare se il potere amministrativo si sia esercitato con utilizzo delle regole conforme a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza (cfr. Cons. St., sez. VI, 4 giugno 2004 n. 3500; id. sez. V, 21 settembre 2005, n. 4947).
3.2. Non va esclusa dalla gara di appalto di servizi, l'impresa che, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, abbia fornito uno schema dettagliato dei tempi e dei costi del servizio offerto, nonché del numero specifico di ore necessarie a svolgerlo.

Cons. St., Sez. 4, 11 novembre 2014, n. 05530
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