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Difetto di giurisdizione

Giurisdizione e competenza Autorità indipendenti

Sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario in tema di provvedimenti sanzionatori adottati dalla CONSOB.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, Sentenza 8 luglio 2013, n. 06659

Principio

1. Sulla sentenza della Corte Costituzionale del 27 giugno 2012.


1.1. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 133, co. 1, lett. l), 135, co. 1, lett. c) e 134, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo amministrativo) nella parte in cui attribuivano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del Tar Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
1.2. La decisione del legislatore delegato di attribuire le controversie di cui agli articoli del Codice richiamati non tiene conto dei limiti contenuti nella legge delega (L. n. 69/2009), per cui l'intervento sul riparto di giurisdizione doveva tenere conto della giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione formatasi sul punto.
1.3. Secondo le SS.UU (13703/2004; 1992/2003; 9383/2001), infatti, le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono applicate sulla base della gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, per cui i criteri richiamati non possono ritenersi espressione della discrezionalità amministrativa.

2. La portata applicativa della pronuncia della Corte Costituzionale rispetto ai giudizi già promossi innanzi al TAR.

2.1. La giurisprudenza costituzionale - e dunque la regola attributiva la giurisdizione al giudice ordinario - si applica anche ai giudizi amministrativi instaurati prima della pubblicazione della sentenza della Consulta sulla Gazzetta Ufficiale.
2.2. In tali fattispecie va pronunciato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario nei giudizi vertenti su sanzioni amministrative erogate dalla CONSOB per violazione dell'art. 187-ter, co. 3, d.lgs. 58/1998.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 8 luglio 2013, n. 06659
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