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Dichiarazioni sulla moralità professionale

Contratti pubblici

Dichiarazione ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006 circa precedenti risoluzioni contrattuali. Ratio. Omissione. Non menzione nel casellario informatico ex art. 7, c. 10, cod. contratti. Non rileva. Accertamento delle circostanze in sede giurisdizionale. Non necessita. Soccorso istruttorio. Inammissibile. Conferma dell'aggiudicazione. Illegittima.
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 1, Sentenza Breve 31 ottobre 2014, n. 01041

Principio

Dichiarazione ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006 circa precedenti risoluzioni contrattuali. Ratio. Omissione. Non menzione nel casellario informatico ex art. 7, c. 10, cod. contratti. Non rileva. Accertamento delle circostanze in sede giurisdizionale. Non necessita. Soccorso istruttorio. Inammissibile. Conferma dell'aggiudicazione. Illegittima.
1. In materia di appalti, l’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 impone, a pena di esclusione, la dichiarazione di pregresse risoluzioni contrattuali anche se relative ad appalti affidati da altre stazioni appaltanti e richiede che a detta dichiarazione in ogni caso l’offerente provveda, per spettare all’Amministrazione la valutazione, caso per caso, della gravità dell’errore professionale, con esclusione di qualsiasi “filtro” del concorrente in sede di domanda di partecipazione;
2. In tema di dichiarazione ex art. 38 cod. contratti, non rileva l’insussistente annotazione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006 della risoluzione del contratto relativo ad una gara precedente, limitando la norma ad altri casi l’imprescindibilità di tale presupposto formale, ed operando quindi quell’annotazione come una mera forma di pubblicità di per sé non ostativa ad una diversa valutazione in concreto della stazione appaltante circa la rilevanza dei precedenti atti di risoluzione contrattuale;
3. In tema di dichiarazione ex art. 38 cod. contratti pubblici non è necessario che le pregresse infrazioni siano state oggetto di accertamento in sede giurisdizionale, essendo sufficiente il verificarsi del fatto storico della risoluzione del contratto – anche se ancora eventualmente pendesse un giudizio – per essere richiesta una simile condizione dall’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 limitatamente ad altre cause di esclusione, non con riferimento a quella dell’errore professionale (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 21 gennaio 2011 n. 409);
4. In tema di dichiarazione ex art. 38 cod. contratti, l'omessa dichiarazione circa precedenti atti di risoluzione contrattuale, trattandosi di adempimento doveroso imposto dalla norma e neppure suscettibile di rimedio attraverso il c.d. soccorso istruttorio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 2289/2014 cit.), rende illegittima la conferma dell'aggiudicazione della ditta infedele da parte dell'Amministrazione, ove la stessa sia venuta a conoscenza di tale omissione.

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 1, 31 ottobre 2014, n. 01041
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