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Dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale

Contratti pubblici

1. Dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale. Obbligo dichiarativo in capo al socio di maggioranza di società con meno di quattro soci. Persona fisica. Sussiste. Persona giuridica. Non sussiste. 2. Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. n. 163/2006. Raggruppamento temporaneo d’imprese. Professionista laureato abilitato da meno di cinque anni. Obbligo.
T.A.R. Veneto, Sez. 1, Sentenza 16 settembre 2014, n. 01216

Principio

1. Dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale. Obbligo dichiarativo in capo al socio di maggioranza di società con meno di quattro soci. Persona fisica. Sussiste. Persona giuridica. Non sussiste.
In tema di dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale da rendere nelle procedure di evidenza pubblica, l’obbligo dichiarativo posto dall’art. 38 d.lgs. n. 163/2006 a carico del socio di maggioranza di società con meno di quattro soci deve ritenersi circoscritto ai soli soci persone fisiche e non anche al socio di maggioranza persona giuridica (ex multis, Cons. St., sez. V, 8.04.2014, n. 1648); sarebbe, infatti, del tutto illogico limitare l’accertamento de quo alla sola persona fisica nel caso di socio unico ed estendere, invece, l’accertamento alle persone giuridiche nel caso di società con due o tre soci, ove il potere di maggioranza nella compagine sociale, è sicuramente minore rispetto a quello detenuto da socio unico (cfr., in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 28.11.2013, n. 1598).

2. Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. n. 163/2006. Raggruppamento temporaneo d’imprese. Professionista laureato abilitato da meno di cinque anni. Obbligo.
Nei contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, il raggruppamento temporaneo d’imprese è tenuto a rendere le dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 con riferimento al “giovane professionista” integrato nel gruppo di progettisti ai sensi dell’art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, in quanto l’obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163/2006, incombente sui soggetti concretamente incaricati delle attività di progettazione, ancorché non rivestenti, dal punto di vista formale, la qualifica di concorrente, trova la sua ratio nella necessità di assicurare che chiunque entri in contatto con la stazione appaltante sia affidabile dal punto di vista professionale e morale, specie nel caso in cui il giovane professionista sia anche progettista in quanto necessariamente coinvolto nella redazione del progetto.

T.A.R. Veneto, Sez. 1, 16 settembre 2014, n. 01216
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