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Dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale

Contratti pubblici

Dichiarazioni ex art. 38 cod. contratti pubblici. Imprese concorrenti. Società per azioni. Organo di gestione. Consiglio di Amministrazione. Dichiarazioni rilasciate soltanto dal Presidente. Sufficienza. Limiti. Equipollenza tra dichiarazione resa “da tutti” e dichiarazione resa “per tutti” dal legale rappresentante.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 12 settembre 2014, n. 04666

Principio

Dichiarazioni ex art. 38 cod. contratti pubblici. Imprese concorrenti. Società per azioni. Organo di gestione. Consiglio di Amministrazione. Dichiarazioni rilasciate soltanto dal Presidente. Sufficienza. Limiti. Equipollenza tra dichiarazione resa “da tutti” e dichiarazione resa “per tutti” dal legale rappresentante.
1. L’art. 38 cod. contratti pubblici prevede che, in presenza di società per azioni, la dichiarazione di assenza di pregiudizi debba essere resa dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza. L’inosservanza di questo obbligo, avente natura cogente, comporta, ai sensi dell’art. 46 cod. contratti, l’esclusione dell'impresa concorrente dalla procedura di gara.
2. Nel caso in cui l'impresa concorrente a gara pubblica di appalto sia una società la cui gestione sia affidata a un consiglio di amministrazione, la dichiarazione resa da uno dei componenti di esso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), di insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art.38 d.lgs. n.163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici. La presenza di una dichiarazione sostitutiva così resa non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 30 luglio 2014, n. 16). Tale interpretazione, basata su criteri non formalistici, si pone in linea con quanto previsto dall’art. 39 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) per le gare indette successivamente alla sua entrata in vigore. La nuova disposizione prevede che persino la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, pur comportamento l’obbligo di pagare una sanzione pecuniaria, impone alla stazione appaltante l’esercizio dei poteri di soccorso istruttorio mediante l’assegnazione di un termine perentorio per la integrazione o regolarizzazione. L’esclusione è prevista soltanto nel caso in cui il concorrente non adempia nel termine assegnato.
3. Laddove risulti che una società, partecipante a gara pubblica di appalto, abbia allegato alla propria offerta la dichiarazione ex d.P.R. n. 445 del 2000 del Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale, in qualità di legale rappresentante, abbia attestato la sussistenza dei requisiti generali previsti dall’art. 38 cod. contratti pubblici mediante la loro specifica elencazione, omettendo di indicare che gli altri componenti del consiglio di amministrazione non abbiano pregiudizi penali, la dichiarazione va comunque ritenuta conforme alle prescrizioni legali se:
a) la dichiarazione – resa dal Presidente del Consiglio di amministrazione, con funzioni di rappresentante legale – presenta un contenuto complessivo riferito all’ente (nella specie veniva dichiarato che la società si trovava in una situazione di conformità alla legge);
b) i dati identificativi degli amministratori risultano facilmente desumibili dal registro delle imprese.
c) a seguito di accertamenti disposti dalla stazione appaltante ex art. 11 D.Lgs. n. 163/2006, gli ulteriori componenti del Consiglio di amministrazione avevano comunque reso nel corso della procedura di gara la dichiarazione personale di mancanza di pregiudizi penali.
4. Nelle gare pubbliche, nel caso in cui la dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 sia stata resa dal legale rappresentate della società nella sua qualità e i singoli componenti del consiglio di amministrazione, identificabili mediante la visione del registro delle imprese, abbiano nel corso della procedura attestato individualmente l’assenza di pregiudizi penali, non è consentito alla stazione appaltante procedere alla loro esclusione.
5. Laddove il bando di gara preveda che la mancanza dei documenti comprovanti le condizioni di partecipazione sia causa di esclusione dalla gara, venendo altresì fornito alle imprese concorrenti uno schema di dichiarazione sostitutiva, in cui è previsto che le dichiarazioni ex art. 38 debbano essere rese da tutti i soggetti indicati dall’articolo stesso, tali prescrizioni amministrative debbono essere interpretate in modo conforme a quanto stabilito dalla legge, con la conseguenza che deve ritenersi giuridicamente equipollente, ricorrendo gli specifici presupposti sopra indicati, al requisito prescritto dalla lex specialis della dichiarazione resa “da tutti” la dichiarazione resa “per tutti” dal legale rappresentante.

Cons. St., Sez. 6, 12 settembre 2014, n. 04666
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