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Dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale

Contratti pubblici

Dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale. Finalità. Falsità o incompletezza. Lesione dell'affidamento della Stazione Appaltante e del principio di buon andamento. Violazione del soccorso istruttorio. Non sussiste. Incompletezza della modulistica fornita dalla Stazione appaltante. Non rileva. Carattere imperativo delle disposizioni del codice dei contratti sulle dichiarazioni da rendere a corredo delle offerte
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 11 aprile 2014, n. 01771

Principio

Dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale. Finalità. Falsità o incompletezza. Lesione dell'affidamento della Stazione Appaltante e del principio di buon andamento. Violazione del soccorso istruttorio. Non sussiste. Incompletezza della modulistica fornita dalla Stazione appaltante. Non rileva. Carattere imperativo delle disposizioni del codice dei contratti sulle dichiarazioni da rendere a corredo delle offerte.

1. In tema di dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale da rendere nelle procedure di evidenza pubblica ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, la completezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di presentazione delle offerte rappresenta di per sé un valore da perseguire, dato che consente - in osservanza al principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione - la celere decisione, da parte dell’organo tecnico investito dalla stazione appaltante dei compiti di valutazione delle offerte, in ordine all'ammissione alla gara dei candidati. Conseguentemente, una dichiarazione inaffidabile (perché falsa o incompleta) è già di per se stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara.
2. La disciplina procedimentale degli appalti è modulata in modo tale da consentire alla stazione appaltante di poter fare affidamento su dichiarazioni dei concorrenti idonee a far assumere tempestivamente le necessarie determinazioni in ordine all'ammissione degli stessi alla gara ovvero alla loro esclusione (cfr. Consiglio di Stato, V, 11 giugno 2013 n. 3214; III, 16 marzo 2012, n. 1471). 
3. In materia di appalti pubblici, non sussiste alcuna violazione del dovere di soccorso (artt. 38 e 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici) - da intendersi quale potere–dovere della stazione appaltante di richiedere integrazioni e chiarimenti al concorrente in merito a quanto dichiarato sul possesso dei requisiti richiesti - allorché risulti accertato che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, il concorrente non aveva presentato la documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti partecipativi ovvero a consentire alla stazione appaltante la verifica della ricorrenza di tali requisiti.
4. Allorquando risulti in sede di gara pubblica per l'affidamento di appalti che nella documentazione di corredo dell’offerta di una società concorrente sia mancata l’indicazione di pregiudizio penale da cui risultava gravato l'amministratore della medesima società, tale omissione, conseguente alla violazione del precetto del clare loqui direttamente discendente dall’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, impedisce alla commissione di gara di valutare, nell’alveo del procedimento selettivo delle offerte, la gravità del titolo di reato per il quale la condanna è stata pronunciata nonché la sua incidenza sulla moralità professionale. Il che è sufficiente a giustificare la decisione della stazione appaltante che, a fronte di una siffatta situazione, ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione sul presupposto che, in sede di gara, il concorrente non avesse reso dichiarazioni veritiere in ordine al possesso dei requisiti partecipativi di ordine generale. E ciò a prescindere degli esiti che quella valutazione avrebbe comportato ove la dichiarazione del concorrente fosse stata completa in ogni suo elemento; detta valutazione, d’altra parte, non potrebbe farsi ex post né dall’amministrazione aggiudicatrice che venga a scoprire l’infedeltà della dichiarazione su un elemento essenziale che avrebbe dovuto essere portato all’esame dell’organo valutativo tecnico nell’alveo del procedimento selettivo né, a fortiori, in questa sede giudiziale.
5. Nelle procedure ad evidenza pubblica, la mancata indicazione di un pregiudizio penale relativa a amministratore munito di rappresentanza non può giustificarsi per il fatto che la modulistica predisposta dalla stazione appaltante avesse ingenerato l’errore nella dichiarazione da parte del concorrente, posto che l’onere relativo alla completezza delle dichiarazioni da rendere a corredo delle offerte, riguardo ad elementi che solo la stazione appaltante è chiamata a valutare in sede di gara per verificare la ricorrenza dei requisiti partecipativi, discende direttamente dalla legge (in particolare, dal combinato disposto dell'art. 38, comma 1, lett. c) e dall’art. 46 del Codice dei contratti) e non ammette deroghe o disapplicazioni in relazione a singole procedure di gara, quale che sia la formulazione dei modelli predisposti dalla stazione appaltante. D’altra parte la singola amministrazione che indice una gara d’appalto, così come non può introdurre nuove ipotesi di esclusione dei concorrenti (art. 46, comma 1 bis, Codice dei contratti), allo stesso modo non può elidere o neutralizzare quelle che discendono ex lege dalla piana applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Cons. St., Sez. 6, 11 aprile 2014, n. 01771
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