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Dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale

Contratti pubblici

1. Rilevanza delle condanne penali. Valutazione riservata alla Stazione appaltante. 2. Riabilitazione del condannato e estinzione del reato. Pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione. Necessità. 3. Dichiarazioni richieste dalla lex specialis a pena di esclusione. Omissione. Soccorso istruttorio. Insussistenza dei presupposti
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 27 gennaio 2014, n. 00400

Principio

1. Rilevanza delle condanne penali. Valutazione riservata alla Stazione appaltante.
1.1. In tema di dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale, quando la legge di gara abbia univocamente previsto l’obbligo di dichiarare tutte le condanne penali incluse quelle recanti il benefico della non menzione della pena nel Casellario giudiziario, l’inosservanza dell’obbligo non può che essere sanzionata con l’esclusione dei candidati reticenti. La clausola della lex specialis di gara che preveda, a pena di esclusione, siffatto onere dichiarativo è razionale, logica e coerente con il micro ordinamento di settore.
1.2. In sede di gara d’appalto, i concorrenti non possono operare alcun filtro in sede di dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art. 38 codice dei contratti pubblici, relativamente alla indicazione delle condanne penali subite ed alla loro rilevanza sulla moralità professionale che è riservata in via esclusiva alla stazione appaltante (cfr. da ultimo Cons. St, sez. V, n. 1378 del 2013; Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, determinazione n. 1 del 2010).

2. Riabilitazione del condannato e estinzione del reato. Pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione. Necessità.
La riabilitazione del condannato e l’estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di gara d’appalto, devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione (cfr. fra le tante Autorità di vigilanza, parere 21 maggio 2008, n. 162; determinazione n. 1 del 2010; Cons. St., sez. VI, n. 4019 del 2010).

3. Dichiarazioni richieste dalla lex specialis a pena di esclusione. Omissione. Soccorso istruttorio. Insussistenza dei presupposti.
Nelle procedure di gara disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il “potere di soccorso” sancito dall’art. 46, co.1, del medesimo codice - sostanziandosi unicamente nel dovere della stazione appaltante di acquisire elementi estrinseci relativi a documenti o dichiarazioni già esistenti, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti - non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la regolarizzazione della forma omessa, ove tali adempimenti, siano previsti a pena di esclusione (cfr. fra le tante Cons. St., sez. V, 3077 del 2011).

Cons. St., Sez. 5, 27 gennaio 2014, n. 00400
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