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Dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale

Contratti pubblici

Sul giusto procedimento in tema annullamento in via di autotutela dell'aggiudicazione provvisoria. Sull'obbligo di rendere le dichiarazioni di assenza del c.d. "pregiudizio penale" da parte di tutti i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza indipendentemente dalla circostanza che non abbiano materialmente speso i loro poteri nella specifica gara
T.A.R. Sardegna, Sez. 1, Sentenza 10 luglio 2013, n. 00533

Principio

1. Sul giusto procedimento in tema annullamento in via di autotutela dell'aggiudicazione provvisoria.
Non occorre la previa comunicazione di avvio del procedimento in caso di revoca o annullamento della gara qualora tali atti di autotutela siano intervenuti in fase di aggiudicazione provvisoria, rendendosi tale comunicazione necessaria solo per la successiva fase di aggiudicazione definitiva, essendo solo quest'ultima idonea a determinare un affidamento qualificato in capo all'aggiudicatario (Consiglio di Stato, sez. V, 18 luglio 2012, n. 4189).

2. Sull'obbligo di rendere le dichiarazioni di assenza del c.d. "pregiudizio penale" da parte di tutti i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza indipendentemente dalla circostanza che non abbiano materialmente speso i loro poteri nella specifica gara.
2.1. In tema di gare pubbliche, per le società e gli enti l'obbligo di dichiarare l'assenza del c.d. "pregiudizio penale" concerne tutti i soggetti, in atto muniti dei poteri di rappresentanza, anche institoria o vicaria, ovvero il direttore tecnico, nonché tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, indipendentemente dalla circostanza che non abbiano materialmente speso i loro poteri nella specifica gara. Del pari, l'uso della particella disgiuntiva "o" nel testo della norma, rende chiaro che il potere di rappresentanza non è condizione necessaria ad integrarne l'applicabilità, che concerne invece, i soggetti muniti di tale potere e il direttore tecnico, quest'ultimo enucleato dall'ambito dei soggetti che rappresentano l'impresa (cfr. T.a.r. Sardegna, Sez I, 11 gennaio 2013, n. 23; Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6114).
2.2. La ratio dell'art. 38 cod. contratti è quella di tutelare il buon andamento dell'azione amministrativa per evitare che l'amministrazione entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale; pertanto, la disposizione va interpretata nel senso che impone di estendere l'accertamento del possesso del requisito della moralità professionale in capo a qualsiasi persona fisica che sia dotata di poteri così ampi da potersi considerare autonomi, nell'ambito del settore di competenza. In altri termini, occorre avere riguardo alle funzioni sostanziali del soggetto, più che alle qualifiche formali, altrimenti la ratio legis potrebbe venire agevolmente elusa e dunque vanificata.
2.3. Il soggetto preposto alla gestione tecnica di un'impresa di servizi (nella specie si trattava di un'impresa di pulizia) è assimilabile al direttore tecnico della generalità delle imprese, in entrambi casi trattasi di figure professionali esponenziali dell'affidabilità delle imprese di cui rispettivamente fanno parte; ne consegue che la rilevata carenza in capo al primo dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 cod. contratti determina l'esclusione prevista da questo articolo (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 28 marzo 2012, n. 1843.

T.A.R. Sardegna, Sez. 1, 10 luglio 2013, n. 00533
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