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Dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale

Contratti pubblici

1. Dichiarazione sulla c.d. moralità professionale. Completezza delle dichiarazioni. Necessità. Indicazione della sanzione espulsiva nella lex specialis. Non occorre. Eterointegrazione della lex specialis con la norma di legge. Falso innocuo. Limiti. Soccorso istruttorio. Non consentito. 2. Modalità di valutazione delle offerte. Anomalie dell’offerta. Valutazione complessiva. Appalti di servizi esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici. Procedura di verifica dell’anomalia. Non obbligatoria.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 2 ottobre 2014, n. 04932

Principio

1. Dichiarazione sulla c.d. moralità professionale. Completezza delle dichiarazioni. Necessità. Indicazione della sanzione espulsiva nella lex specialis. Non occorre. Eterointegrazione della lex specialis con la norma di legge. Falso innocuo. Limiti. Soccorso istruttorio. Non consentito. 
1.1. In tema di dichiarazione dei requisiti per la partecipazione a gare d’appalto ex art. 38 d. lgs. n. 163/2006, la valutazione della gravità delle condanne riportate dai concorrenti e la loro incidenza sulla moralità professionale spetta esclusivamente alla stazione appaltante e non già ai concorrenti, i quali sono tenuti ad indicare tutte le condanne riportate, non potendo essi operare alcun filtro, ciò implicando un giudizio meramente soggettivo inconciliabile con la ratio della norma (ex pluribus, Cons. St., sez. V, 17 giugno 2014, n. 3092; 24 marzo 2014, n. 1428; 27 gennaio 2014, n. 400; 6 marzo 2013, n. 1378; sez. IV, 22 marzo 2012, n. 1646; 19 febbraio 2009, n. 740);
1.2. Nelle gare pubbliche, la completezza e la veridicità (sotto il profilo della puntuale indicazione di tutte le condanne riportate) della dichiarazione sostitutiva di notorietà rappresenta lo strumento indispensabile, adeguato e ragionevole, per contemperare i contrapposti interessi in gioco, quello dei concorrenti alla semplificazione e all’economicità del procedimento di gara (a non essere, in particolare, assoggettati ad una serie di adempimenti gravosi, anche sotto il profilo strettamente economico, come la prova documentale di stati e qualità personali, che potrebbero risultare inutili o ininfluenti) e quello pubblico, delle amministrazioni appaltanti, di poter verificare con immediatezza e tempestività se ricorrono ipotesi di condanne per reati gravi che incidono sulla moralità professionale, potendo così evitarsi ritardi e rallentamenti nello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente, così realizzando quanto più celermente possibile l’interesse pubblico perseguito proprio con la gara di appalto (Cons. St., sez. V, 1378 del 6 marzo 2013; sez. VI, 10 dicembre 2012, n. 6291; sez. III, 17 agosto 2011, n. 4792), così che la sola omessa dichiarazione dei precedenti penali o di anche solo taluno di essi, indipendentemente da ogni giudizio sulla relativa gravità, rende legittima l’esclusione dalla gara (Cons. St., sez. IV, 28 marzo 2012, n. 1646; sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2597);
1.3. Anche in assenza di un’espressa comminatoria nella lex specialis, stante la sua eterointegrazione con la norma di legge, l’inosservanza dell’obbligo di rendere al momento della presentazione della domanda di partecipazione le dovute dichiarazioni previste dall’art. 38 d. lgs. n. 163/2006 comporta l’esclusione del concorrente, senza che sia consentito alla stazione appaltante disporne la regolarizzazione o l’integrazione, non trattandosi di irregolarità, vizio o dimenticanza di carattere puramente formale (Cons. St., sez. III, 2 luglio 2013, n. 3550; 14 dicembre 2011, n. 6569);
1.4. In caso di omessa dichiarazione di precedenti penali non può operare il principio del c.d. falso innocuo, laddove si tratti di assenza di dichiarazioni previste dalla legge e dal bando di gara a pena di esclusione (Cons. St., sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6271). Solo se la dichiarazione sia resa sulla base di modelli predisposti dalla stazione appaltante ed il concorrente incorra in errore indotto dalla formulazione ambigua o equivoca del bando non può determinarsi l’esclusione dalla gara per l’incompletezza della dichiarazione resa (Cons. St., sez, III, 4 febbraio 2014, n. 507).
1.5. L’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate nasce, oltre che direttamente dalla legge, anche da specifiche disposizioni della lex specialis, le cui puntuali indicazioni, ripetute anche nei modelli di dichiarazione predisposti dall’amministrazione appaltante, lungi dal costituire delle mere raccomandazioni, prive di qualsiasi valore giuridico, hanno in realtà la funzione di richiamare l’attenzione dei concorrenti proprio sull’obbligo di una dichiarazione corretta, completa ed esaustiva in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 d. lgs. n. 163/2006 in ragione della rilevanza che essi (ed il loro accertamento) hanno ai fini dell’aggiudicazione degli appalti pubblici.
1.6. L’omessa dichiarazione delle condanne penale riportate non è configurabile come dichiarazione meramente incompleta e quindi integrabile successivamente con l’applicazione del soccorso istruttorio da parte dell’amministrazione appaltante.
1.7. L’omessa dichiarazione di tutte le condanne penali eventualmente riportate costituisce di per sé causa di esclusione dalla gara, indipendentemente dalla valutazione della gravità dei relativi reati da parte dell’amministrazione appaltante, impedendo a quest’ultima non solo di accertare, secondo principi di semplicità, speditezza ed economicità, l’esistenza di precedenti penali in capo ai concorrenti, ma anche di valutarne la gravità.

2. Modalità di valutazione delle offerte. Anomalie dell’offerta. Valutazione complessiva. Appalti di servizi esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici. Procedura di verifica dell’anomalia. Non obbligatoria.
2.1. La valutazione di anomalia dell’offerta è frutto di un giudizio complessivo, non avendo carattere sanzionatorio, né essendo finalizzato alla ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto: esso mira piuttosto a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto (ex multis, C.d.S., sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6442; sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2956; sez. V, 18 febbraio 2013, n. 973, 15 aprile 2013, n. 2063), così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere.
2.2. Per gli appalti di servizi esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici ex art. 20 d. lgs. n. 163/2006, fatta eccezione per le disposizioni di agli artt. 68, 65 e 225 D.Lgs. n. 163/2006, non è obbligatoria la procedura di verifica dell’anomalia, salvo che una espressa diversa e discrezionale determinazione della stazione appaltante, non sindacabile in sede giurisdizionale a meno di una macroscopica irragionevolezza (Cons. St., sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3059).

Cons. St., Sez. 5, 2 ottobre 2014, n. 04932
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