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Dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse

Giustizia amministrativa

Sulle ragioni di valutazione da parte del giudice amministrativo della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata in appello dalla parte soccombente in primo grado
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 19 giugno 2013, n. 03343

Principio

Sulle ragioni di valutazione da parte del giudice amministrativo della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata in appello dalla parte soccombente in primo grado.
La valutazione di sopravvenuta carenza di interesse non è rimessa alla esclusiva valutazione del ricorrente, ma deve essere accertata dal giudice amministrativo obiettivamente e con il dovuto rigore, al fine di evitare che la conseguente dichiarazione di improcedibilità si risolva in una elusione dell'obbligo di pronunciare sulla fondatezza della domanda proposta.
In particolare, il giudice amministrativo non può estendere la dichiarazione di improcedibilità formulata in appello anche al primo grado, qualora il difetto di interesse a coltivare l’impugnativa si verifichi nelle more del giudizio d’appello con riguardo alla posizione dell’appellante soccombente in primo grado. Sulla sua dichiarazione, infatti, prevale l’interesse obiettivo alla conservazione della pronuncia di primo grado che ha statuito nel senso della legittimità del provvedimento impugnato, che dunque deve continuare a regolare il rapporto amministrativo in esso contenuto ed in relazione al quale la medesima parte soccombente non ha alcun potere di disporre degli effetti da essa conseguenti.

Cons. St., Sez. 5, 19 giugno 2013, n. 03343
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