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Dichiarazione di pubblica utilità

Espropriazione per pubblica utilità

1. Ricorso giurisdizionale. Espropriazione intervenuta oltre il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Dismissione dei beni acquisiti a patrimonio pubblico. Mancata impugnazione degli atti inerenti e conseguenti la dismissione. Carenza di interesse. Non sussiste. 2. Piani per l'edilizia economica e popolare. Vincolo preordinato all'esproprio. Efficacia e decorrenza del termine. Reiterabilità. Motivazione. Limiti. 3. Retrocessione ex art. 46 del d.P.R. n. 327/2001. Presupposti. Bene dismesso dal patrimonio pubblico. Domanda proposta nei confronti del terzo aggiudicatario. Inammissibilità. 4. (segue): domanda di retrocessione. Presupposti. Opera non realizzata o cominciata entro dieci anni dall'emanazione del decreto di esproprio. Applicabilità in via analogica del concetto di ultimazione dei lavori in tema di condonabilità delle opere abusive.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 5, Sentenza 19 settembre 2014, n. 04981

Principio

1. Ricorso giurisdizionale. Espropriazione intervenuta oltre il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Dismissione dei beni acquisiti a patrimonio pubblico. Mancata impugnazione degli atti inerenti e conseguenti la dismissione. Carenza di interesse. Non sussiste.
Nel caso in cui un soggetto ricorra per veder dichiarare la perdita di efficacia della dichiarazione di p.u.  nonché la conseguente illegittimità dell'intervenuta procedura espropriativa a seguito della quale l'Amministrazione espropriante ha disposto la dismissione dei beni così acquisiti a soggetti terzi, la mancata impugnativa degli atti presupposti al verbale di aggiudicazione dei beni, ovvero del bando di gara di asta pubblica e della delibera con la quale è stato approvato il Piano delle alienazioni del patrimonio immobiliare comunale, non risulta preclusiva al potenziale soddisfacimento degli interessi del ricorrente, ove venisse accertata, a monte, la conclusione di una vendita “a non domino” conseguente all’accertata illegittimità della procedura espropriativa, salvo il tipo di tutela esercitabile, reale o meramente risarcitoria. Per gli stessi motivi, in tale contesto, il ricorrente è titolare, altresì, di un interesse all’impugnativa del verbale d’asta, immediatamente lesivo, che, se riguarda una procedura successiva a quella espropriativa, alla stessa è collegato, concretandosi in un acquisto a titolo derivativo dei beni in origine in proprietà.

2. Piani per l'edilizia economica e popolare. Vincolo preordinato all'esproprio. Efficacia e decorrenza del termine. Reiterabilità. Motivazione. Limiti.
2.1. Il termine di efficacia dei Piani per l'edilizia economica e popolare è fissato “ex lege” in 18 anni (v. art. 9 l. n. 167/1962). Pertanto, per tutta la durata di efficacia del piano, ovvero per un periodo pari a 18 anni, è possibile ed è legittima l'espropriazione dei terreni nel medesimo ricompresi (Cons. di St., sez. IV, 5 settembre 2013, n. 4463; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, n. 4682/2007; T.A.R. Napoli, sez. VII, 8 novembre 2007, n. 11071; Cass., sez. un., 13 febbraio 2007, n. 3041).
2.2. Il termine di efficacia dei Piani per l'edilizia economica e popolare, fissato dalla legge in 18 anni, inizia a decorrere dalla data in cui il vincolo è stato apposto per la prima volta, a meno che non ne venga disposto il rinnovo con atti successivi, nel qual caso è a partire dall’ultimo di tali atti che deve essere fatto decorrere il termine entro il quale il decreto di esproprio deve essere adottato.
2.3. In accordo con quanto previsto dall'art. 13, ult. comma, della legge 25 giugno 1865 n. 2359 (il cui testo è ora sostanzialmente trasfuso nell’art. 13 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), il rinnovo della procedura espropriativa con la reiterazione, nelle forme prescritte dalla legge (verifica stato dei luoghi, fattibilità dell'opera, riapprovazione del progetto) della dichiarazione di pubblica utilità, purché permanga l’interesse alla realizzazione dell'opera.

3. Retrocessione ex art. 46 del d.P.R. n. 327/2001. Presupposti. Bene dismesso dal patrimonio pubblico. Domanda proposta nei confronti del terzo aggiudicatario. Inammissibilità.
Nel caso in cui un privato agisca in giudizio chiedendo l'arretramento del fondo ritenuto illegittimamente occupato a seguito di una procedura espropriativa illegittima per gli effetti della dichiarazione di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 327/2001, la domanda così proposta non è ammissibile nei confronti del terzo aggiudicatario del fondo in questione a seguito di procedura di dismissione del patrimonio comunale operata dall'Amministrazione espropriante, in quanto la tutela garantita dal citato art. 46 d.P.R. n. 327/2001 non è di tipo reale e rileva, pertanto, solo ai fini risarcitori.

4. (segue): domanda di retrocessione. Presupposti. Opera non realizzata o cominciata entro dieci anni dall'emanazione del decreto di esproprio. Applicabilità in via analogica del concetto di ultimazione dei lavori in tema di condonabilità delle opere abusive.
Va rigettata la domanda formulata dal privato espropriato di retrocessione dei beni appresi ex art. 46 del d.P.R. n. 327/2001, ove risulti che l'opera pubblica realizzata dall'Amministrazione sia stata ultimata, ancorché allo stato rustico, mancando le sole rifiniture, potendosi applicare, in via analogica, il concetto di ultimazione dei lavori rilevante ai fini della condonabilità delle opere abusive in edifici che presuppone il completamento della copertura e l’esecuzione del rustico, giacché solo in tal modo è assicurata la definizione della volumetria complessiva del fabbricato; a tal fine s’intende per “rustico” la muratura di tamponatura priva di rifiniture.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 5, 19 settembre 2014, n. 04981
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