Accedi a LexEureka

Dichiarazione di inizio attività

Urbanistica e edilizia

1. Dichiarazione di inizio attività. Non legittima. Esercizio dei poteri inibitori repressivi da parte dell’Amministrazione. Esercizio dei c.d. poteri di autotutela decisoria. 2. (segue): esercizio dei poteri di autotutela oltre i termini perentori ex art. 23, comma 6°, d.P.R. n. 380/2001. Limiti ex art. 21-nonies legge n. 241/1990. Osservanza. Necessità. Motivazione. Bilanciamento tra interesse pubblico e affidamento del privato per effetto del decorso del tempo.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 22 settembre 2014, n. 04780

Principio

1. Dichiarazione di inizio attività. Non legittima. Esercizio dei poteri inibitori repressivi da parte dell’Amministrazione. Esercizio dei c.d. poteri di autotutela decisoria. 
La dichiarazione di inizio attività si consolida nel momento in cui l’Amministrazione omette di esercitare sia il potere inibitorio-repressivo ad essa spettante in caso di carenza dei presupposti per la d.i.a., nel termine perentorio previsto dall’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380 del 2001, sia i c.d. poteri di autotutela decisoria, espressamente richiamati dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990.

2. (segue): esercizio dei poteri di autotutela oltre i termini perentori ex art. 23, comma 6°, d.P.R. n. 380/2001. Limiti ex art. 21-nonies legge n. 241/1990. Osservanza. Necessità. Motivazione. Bilanciamento tra interesse pubblico e affidamento del privato per effetto del decorso del tempo.
2.1. In presenza di una d.i.a. ritenuta illegittima, è certamente consentito all’Amministrazione Comunale di intervenire anche oltre il termine perentorio di cui all’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380 del 2001, ma solo alle condizioni (e seguendo il procedimento) cui la legge subordina il potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi e, quindi, tenendo conto, oltre che degli eventuali profili di illegittimità dei lavori assentiti per effetto della d.i.a. ormai perfezionatasi, dell’affidamento ingeneratosi in capo al privato per effetto del decorso del tempo, e, comunque, esternando le ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo.
2.2. La d.i.a, una volta perfezionatasi, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria. È dunque illegittimo il provvedimento repressivo-inibitorio avente ad oggetto lavori che risultano oggetto di una d.i.a. già perfezionatasi (per effetto del decorso del tempo) e non previamente rimossa in autotutela.
2.3. È illegittimo il modus procedendi dell’Amministrazione Comunale che, decorso il termine ex art. 23, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 invece di procedere all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990, di d.i.a. ritenuta illegittima, provveda direttamente, senza alcuna motivazione ulteriore rispetto alla ritenuta illegittimità delle opere eseguite, ad ordinare la sospensione dei lavori e la rimozione degli interventi realizzati.

Cons. St., Sez. 6, 22 settembre 2014, n. 04780
Caricamento in corso