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Detenzione di armi

SICUREZZA PUBBLICA

Sul potere dell'Amministrazione di P.S. di ricusare (e, quindi, di revocare) la licenza di portare armi
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, Sentenza Breve 27 marzo 2013, n. 00696

Principio

1. Sul potere dell'Amministrazione di P.S. di ricusare (e, quindi, di revocare) la licenza di portare armi.
1.1. Secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 16.12.1993, n. 440) "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando invece eccezione al normale divieto di portare armi, e può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esiste perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse in modo da scagionare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l'intera e restante massa dei consociati sull'assenza di pregiudizi sulla loro incolumità".
1.2. Nell'ordinamento vigente non sono previste e tutelate posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e porto di armi, costituendo anzi tali situazioni delle eccezioni - ad apposito divieto previsto dall'art. 699, c.p., e dall'art. 4, comma 1, legge n. 110/1975 - circondate di particolari cautele, l'Autorità di P.S. è titolare di un potere ampiamente discrezionale in ordine al rilascio o al diniego delle relative autorizzazioni, dovendo essa valutare le particolari condizioni soggettive che sorreggono la licenza di porto di armi per difesa personale, comparandole con le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al rispetto delle quali è essa stessa preposta; dal che la conseguenza che, in ordine alla valutazione di affidabilità del soggetto interessato circa la detenzione di armi, prevista dall'art. 39 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), di cui al R.D. 18.6.1931, n. 773, ovvero in ordine al giudizio prognostico circa la possibilità che egli ne abusi, il giudice amministrativo è titolare di un sindacato sul vizio di eccesso di potere limitato alla valutazione della congruità e della logicità della motivazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.1. 2010, n. 379; cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.12. 2007, n. 6528).
1.3. L'art. 43 T.U. L. P.S. riconosce all'Autorità di P.S. la possibilità di ricusare (e, quindi, di revocare) la licenza di portare armi in ogni caso, liberamente valutabile con congrua motivazione, in cui il richiedente non dia affidamento di non abusare delle armi. Quindi, per disporre il diniego, come pure la revoca, non è richiesto un oggettivo e accertato abuso, essendo sufficiente un giudizio probabilistico, poiché la misura, diretta a vietare la detenzione delle armi, persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.
1.4. Quanto alla valutazione amministrativa, si è considerato che ai fini della revoca del porto d'armi è sufficiente che sussistano elementi indiziari circa la mera probabilità di un abuso dell'arma da parte del privato (cfr: Consiglio di Stato, Sez. VI, 7.11.2005, n. 6170). Fra le condotte che possono essere a base della revoca della licenza, è consolidata la tesi (che vi ricomprende anche le mere disattenzioni e la mancanza di diligenza) per cui ai fini della revoca del porto d'armi, "abuso" dell'arma non è solo il suo uso illegittimo, ma anche l'omissione delle cautele dirette ad impedire che persone diverse dal titolare possano impadronirsene e servirsene (cfr: Consiglio di Stato, Sez. VI, 12.10.10, n. 8220).
1.5. È legittimo il provvedimento di revoca del porto d'armi quando sia accertato che le armi in dotazione al titolare erano “detenute all’interno dell’abitazione nei posti più svariati e, quindi, non all’interno di armadi blindati o rinforzati; l’abitazione inoltre risulta priva di ogni sistema di protezione o di videosorveglianza agli infissi e alla porta d’ingresso”.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, 27 marzo 2013, n. 00696
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