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Deposito telematico: tempestivo fino alle ore 24.00.

Giustizia amministrativa

Sulla tempestività degli atti depositati con modalità telematica fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno consentito.
T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sentenza 4 gennaio 2019, n. 00007

Premassima

1. Ai sensi del primo periodo dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. gli atti possono essere depositati con modalità telematica fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno consentito.

Principio

1. Ai sensi del primo periodo dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. gli atti possono essere depositati con modalità telematica fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno consentito.

Il Collegio, sul punto, richiamando l'attenzione sulla norma di attuazione del c.p.a. ex art. 4, comma 4, (allegato 2 del d.lgs. n. 104 del 2010), a mente della quale è garantita la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito, ha osservato che la stessa è oggetto di un acceso dibattuto giurisprudenziale. A tal proposito si rileva che secondo un primo filone giurisprudenziale il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile ai fini del rispetto dei termini stabiliti dall’art. 73 c.p.a. dovrebbe considerarsi eseguito il giorno successivo, e sarebbe dunque tardivo (cfr. Cons. St., sez. 3, 24 maggio 2018, n. 3136; Cga 7 giugno 2018, n. 344). Invece, secondo un altro indirizzo la possibilità di eseguire il deposito telematico sarebbe assicurata fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile, dovendosi dunque il deposito telematico considerare perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora, con la diretta conseguenza che la previsione relativa allo slittamento al giorno successivo dei depositi effettuati oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno, starebbe solo a significare che, per le controparti, i termini per contestare gli atti depositati oltre le 12.00 decorrono dal giorno successivo, a garanzia del loro diritto di difesa (Cfr. Cons.St., sez. 4, 1 giugno 2018, n. 3309; id., sez. 3, 6 agosto 2018, n. 4833). Il Consesso, all'uopo, ritiene che gli atti in scadenza possano essere depositati con modalità telematica fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno, traendone conferma dalla previsione dettata dal precedente comma 2 del medesimo art. 4, che ha mantenuto fermo il termine delle ore 12.00 dell’ultimo giorno utile per i soli casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio. Ciò peraltro, ben si coordina con il terzo periodo del comma 4 in esame, laddove prevede che il deposito telematico effettuato oltre le ore 12.00 si considera effettuato il giorno successivo ai fini della fissazione dell’udienza camerale. In altri termini, la Terza Sezione del T.A.R Toscana, rileva che nel quadro normativo vigente del processo telematico manca, la previsione di un obbligo di depositare entro le ore 12.00 in vista dell’udienza pubblica, in analogia a quanto sancito dal citato comma 2 dell’art. 4 per i depositi in vista della trattazione camerale già fissata.

T.A.R. Toscana, Sez. 3, 4 gennaio 2019, n. 00007
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