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Demarcazione fra demanio e proprietà privata finitima

Demanio e patrimonio Giurisdizione e competenza

Delimitazione del demanio marittimo rispetto a proprietà privata. Controversie. Giurisdizione. Appartiene all'AGO
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1, Sentenza 24 settembre 2014, n. 00507

Principio

Delimitazione del demanio marittimo rispetto a proprietà privata. Controversie. Giurisdizione. Appartiene all'AGO

1. In materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la pubblica Amministrazione non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l’esatto confine demaniale. Siffatto accertamento, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo, trattandosi appunto, di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimentale discrezionale.
2. Secondo l’ordinario criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, in difetto di norma attributiva al g.a. di giurisdizione esclusiva, le controversie di cui all’art. 32 c. nav. rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cons. St., sez. VI, 14 settembre 2010, n. 7147; in senso conforme, Cons. St., Sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3030. Contra: T.A.R. Sicilia, Catania, sent. n. 656/2011; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 11.04.2013, n. 1031, secondo cui va affermata la giurisdizione amministrativa qualora il ricorso proposto contro una ingiunzione di sgombero di area demaniale lamenti lo scorretto esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'Autorità marittima; in particolare sotto il profilo della omessa effettuazione della delimitazione del demanio marittimo ai sensi dell'art. 32 cod. nav. e dell'art. 58 del relativo regolamento).
3. Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall’art. 32 cod. nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione fra tale demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica della normale azione di regolamento di confini di cui all’art. 950 c.c., e si conclude con un atto di delimitazione, il quale ha una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà dei privati, senza l’esercizio di un potere discrezionale della p.a.; ne consegue che il privato, il quale contesti l’accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell’atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo (così, Cass., sez. II, 11 maggio 2009 n. 10817).
4. L’atto di delimitazione previsto dall’art. 32 cod. nav. si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione quindi di ogni potere discrezionale della p. a., permanendo la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo; ne consegue che la relativa tutela, per la contestazione dell’accertata demanialità del bene è conseguibile esclusivamente dinanzi all’ago, abilitata alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, senza che rilevi in contrario la potestà di annullamento che il 4º comma di detta norma indica come propria dell’Amministrazione (Cass., sez. un., 11 marzo 1992 n. 2956).
5. Nel caso in cui il privato contesti dinanzi al G.A. un ordine di sgombero emanato dall'Autorità demaniale, avendo riguardo al criterio fondante il riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a (ossia il criterio della causa petendi o petitum sostanziale) il gravame, pur avendo formalmente ad oggetto la domanda di annullamento dell'ordinanza di ingiunzione (cd. petitum formale), finisce per investire, sul piano sostanziale la posizione giuridica di diritto soggettivo del ricorrente che assume essere legittimo proprietario dell'area per cui è causa (cd. petitum sostanziale). Ciò che viene contestato, in sede giurisdizionale, non è infatti la mera violazione delle regole procedimentali di cui all’art. 32 cod. nav., ma l’oggetto del contendere è sostanzialmente la natura demaniale o meno dell’area oggetto dell’ordine di sgombero.
6. Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario, la controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di sgombero di un'area che si assume demaniale, allorché la parte ricorrente contesti la demanialità dell'area stessa ed affermi che il manufatto da eliminare sorge, invece, su un'area di proprietà privata (in tal senso, Cons. St., VI, 29 maggio 2002 n. 2972; 4 dicembre 2001 n. 6054; più di recente, Cons. St. Sez. VI, Sent., 14 novembre 2012, n. 5741).

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1, 24 settembre 2014, n. 00507
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