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Demanio marittimo

Demanio e patrimonio

Zona di rispetto demaniale. Necessità di autorizzazione dell'Autorità marittima per opere realizzate nella fascia di rispetto demaniale. Inapplicabilità dell'istituto dell'acquisizione dell'area di sedime su cui insiste l'opera realizzata sine titulo
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1Q, Sentenza 9 maggio 2013, n. 04593

Principio

Necessità di autorizzazione dell'Autorità marittima per opere realizzate nella fascia di rispetto demaniale. Inapplicabilità dell'istituto dell'acquisizione dell'area di sedime su cui insiste l'opera realizzata sine titulo.

1. È subordinata all'espressa autorizzazione, non trovando quindi applicazione la normativa del T.U.Ed. in tema di D.I.A., la realizzazione di un cancello di accesso diretto su area demaniale. L'art. 55 cod. nav. prescrive infatti che “la esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento (omissis). Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due comma del presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente”. A propria volta, l’art. 54 prevede l’ordine a demolire, e l’esecuzione d’ufficio in caso di inadempienza. 
2. L’esecuzione di un cancello nella fascia di rispetto demaniale è senza dubbio vietata, in quanto il combinato disposto degli artt. 54 e 55 cod. nav. evidenzia la larghezza dei criteri di assoggettamento di un intervento ad autorizzazione, al punto che sono vietate le mere “innovazioni”. Né occorre che l'ordine di demolizione sia preceduto dalla diffida di cui all'art. 35 T.U.Ed., posto che l’art. 54 cod. nav. prevede l’immediata ingiunzione a demolire.
3. È illegittimo il provvedimento di demolizione emanato ai sensi dell'art. 54 cod. nav. nella parte in cui minacci, in caso di inadempienza, l’acquisizione gratuita dell’area di sedime, giacché si tratta di effetto che il codice della navigazione non prevede affatto.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1Q, 9 maggio 2013, n. 04593
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