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Delega delle funzioni di datore di lavoro a dirigenti sanitari

Giurisdizione e competenza Pubblico impiego

Dirigenza sanitaria. Funzioni delegate di "datore di lavoro". Attribuzione mediante atti di servizio di Aziende sanitarie locali. Controversie. Giurisdizione. È devoluta all'A.G.O. Ricorso straordinario. Inammissibilità
Cons. St., Sez. 2, Parere Definitivo 9 ottobre 2014, parere n. 03072

Principio

Dirigenza sanitaria. Funzioni delegate di "datore di lavoro". Attribuzione mediante atti di servizio di Aziende sanitarie locali. Controversie. Giurisdizione. È devoluta all'A.G.O. Ricorso straordinario. Inammissibilità.

1. In tema di atti di servizio con cui Aziende sanitarie locali attribuiscono a dirigenti di strutture sanitarie pubbliche le funzioni delegate come “datore di lavoro” ai fini indicati dal d.lgs. n. 81 del 2008, la controversia instaurata con ricorso straordinario e concernente la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’assunzione da parte dei dirigenti sanitari delle funzioni di "datore di lavoro" attiene all’attuazione del rapporto di lavoro, che va qualificato come di pubblico impiego privatizzato.

2. L’atto con cui Azienda Sanitaria locale conferisca ai propri dirigenti l’incarico di “datore di lavoro” ex art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 concerne materia privata, in quanto espressione dei poteri organizzativi del datore di lavoro. Esso, lungi dall’essere espressione della pubblica potestà, spettante all’Amministrazione, costituisce dunque atto con il quale il datore di lavoro esercita i propri poteri di direzione dell’azienda.

3. Spetta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, sindacare la conformità alla legislazione e la eventuale lesività dei diritti soggettivi dei destinatari di atto con cui Azienda Sanitaria Locale conferisce a propri dirigenti attribuzione di funzioni di "datore di lavoro" ex art. 16 D.Lgs. n. 81/2008. Ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, infatti, sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale comunque denominate, con l’esclusione di quelle in materia di procedure concorsuali.

4. Ai sensi dell'art. 7, u.c., c.p.a., è inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avente ad oggetto controversie che esulino da materie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Cons. St., Sez. 2, 9 ottobre 2014, parere n. 03072
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