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Decisione di istanza cautelare

Misure di prevenzione e di sicurezza Giustizia amministrativa

Sulla possibilità di decisione cautelare in caso di astensione dell’unico consigliere di Stato di lingua tedesca
Cons. St., Sez. 6, Ordinanza ORDINANZA CAUTELARE 10 settembre 2021, ord. n. 04872

Premassima

È possibile adottare una misura cautelare d’urgenza sulla decisione del Trga Bolzano, qualora in caso di astensione, inconveniente di fatto, dell’unico consigliere di Stato di lingua tedesca venga impedita l’integrazione dell’organo decidente.

Principio

Il Supremo Consesso, premettendo che la decisione della domanda cautelare ha luogo solo a causa dell’assenza nel Collegio dell’unico componente di lingua tedesca alla stato nominato e in servizio presso il Consiglio di Stato, il quale per l’appunto si è dovuto astenere, ha, altresì, aggiunto che l’astensione obbligatoria è rivolta a garantire il principio costituzionale di imparzialità-terzietà del giudice, al fine di evitare la preesistenza di valutazioni da parte dello stesso giudice sulla vicenda amministrativa oggetto del processo.

Difatti, gli artt. 24, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. impongono di assicurare il principio di effettività della tutela giurisdizionale anche nella fase cautelare, e ciò presuppone “la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale. Ne consegue che le norme primarie di regolazione della materia ut supra, dovranno essere interpretate alla luce della costituzione, ossia ritenendo che le stesse norme consentano di adottare una misura cautelare d’urgenza, qualora sussistano inconvenienti di fatto che ostacolano l’integrazione dell’organo decidente con il consigliere di Stato di lingua tedesca.

Cons. St., Sez. 6, 10 settembre 2021, ord. n. 04872
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