Decisione di istanza cautelare
Misure di prevenzione e di sicurezza Giustizia amministrativa
Premassima
È possibile adottare una
misura cautelare d’urgenza sulla decisione del Trga Bolzano, qualora in caso di
astensione, inconveniente di fatto, dell’unico consigliere di Stato di lingua
tedesca venga impedita l’integrazione dell’organo decidente.
Principio
Il Supremo Consesso, premettendo che la decisione della domanda cautelare ha
luogo solo a causa dell’assenza nel Collegio dell’unico componente di lingua
tedesca alla stato nominato e in servizio presso il Consiglio di Stato, il
quale per l’appunto si è dovuto astenere, ha, altresì, aggiunto che l’astensione
obbligatoria è rivolta a garantire il principio costituzionale di
imparzialità-terzietà del giudice, al fine di evitare la preesistenza di valutazioni
da parte dello stesso giudice sulla vicenda amministrativa oggetto del processo.
Difatti, gli artt. 24, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. impongono
di assicurare il principio di effettività della tutela giurisdizionale anche
nella fase cautelare, e ciò presuppone “la continuità e la prontezza della
funzione giurisdizionale. Ne consegue che le norme primarie di regolazione
della materia ut supra, dovranno essere interpretate alla luce della
costituzione, ossia ritenendo che le stesse norme consentano di adottare una
misura cautelare d’urgenza, qualora sussistano inconvenienti di fatto che
ostacolano l’integrazione dell’organo decidente con il consigliere di Stato di
lingua tedesca.