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Danno da ritardo provvedimentale

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Risarcimento del danno da ritardo provvedimentale. Presupposti oggettivi e soggettivi. Natura. Responsabilità aquiliana. Onere della prova a carico del danneggiato.
T.A.R. Toscana, Sez. 1, Sentenza 30 ottobre 2014, n. 01697

Principio

Risarcimento del danno da ritardo provvedimentale. Presupposti oggettivi e soggettivi. Natura. Responsabilità aquiliana. Onere della prova a carico del danneggiato.
1. I presupposti che legittimano il riconoscimento del danno da ritardo ex art. 2-bis l. n. 241/1990 vanno ricondotti, sul piano oggettivo, alla qualificazione come illecita del superamento del termine ordinamentale per la conclusione del procedimento; sul piano soggettivo il ritardo deve essere ascrivibile ad un'inosservanza dolosa o colposa dei termini di legge o di regolamento stabiliti per l'adozione dell'atto terminale.
2. In tema di risarcimento del danno da ritardo provvedimentale, se è vero che l'art. 2 bis della l. n. 241/1990 rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle Pubbliche amministrazioni, stabilendo che esse e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, tuttavia la richiesta di accertamento del danno da ritardo ovvero del danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento danno legittimo e favorevole, se da un lato deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, per l'ontologica natura delle posizioni fatte valere, dall'altro, in ossequio al principio dell'atipicità dell'illecito civile, costituisce una fattispecie "sui generis", di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c. per l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità. 
3. In tema di risarcimento del danno da ritardo provvedimentale, l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi "iuris tantum", in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63). Trattasi, dunque, di una responsabilità che si configura in termini di responsabilità aquiliana e non da “contatto sociale qualificato”.

T.A.R. Toscana, Sez. 1, 30 ottobre 2014, n. 01697
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