Danno da ritardo
Atto amministrativo e silenzio della P.A. Responsabilità amministrativa
Irrisarcibilità dei danni determinati dalla sopravvenienza di una normativa più sfavorevole che avrebbero potuto essere evitati dal comportamento diligente dell’istante.
Cons. St., Sez. 4,
Sentenza 29 maggio 2014, n. 02783
Principio
Irrisarcibilità dei danni determinati dalla sopravvenienza di una normativa più sfavorevole che avrebbero potuto essere evitati dal comportamento diligente dell’istante.
Non può essere addebitato all’inerzia della P.A. il danno derivato al privato da una normativa più sfavorevole sopravvenuta nel corso del procedimento di rilascio del permesso di costruire, in mancanza – da un lato - di elementi che dimostrino che i ritardi siano il frutto di sviatori ed indebiti comportamenti degli uffici e non invece il frutto di imprecisioni ed approssimazioni dello stesso privato e - dall’altro - di una tempestiva impugnazione del silenzio-rifiuto. E ciò in linea con il principio per il quale la giurisprudenza, ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza di un pregiudizio, ha escluso la rilevanza risarcitoria dei danni evitabili ex art. 30, comma 3, c.p.a. e dei principi di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. .
Cons. St., Sez. 4, 29 maggio 2014, n. 02783