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Danno da provvedimento illegittimo favorevole

Giustizia amministrativa Atto amministrativo e silenzio della P.A.

1. Risarcimento del danno per lesione del legittimo affidamento ex art. 1338 c.c. Giurisdizione dell'A.G.O. 2. Danno da provvedimento illegittimo favorevole. Insussistenza di una lesione di un interesse giuridico protetto cagionata dal cattivo esercizio del potere amministrativo. 3. Insussistenza di un danno non jure. Inutilità dell'accertamento sulla valenza causale del comportamento del creditore-danneggiante ex art. 1227 cod. civile
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 17 gennaio 2014, n. 00183

Principio

1. Risarcimento del danno per lesione del legittimo affidamento ex art. 1338 c.c. Giurisdizione dell'A.G.O. 
La controversia, che veda il privato dolersi della lesione del legittimo affidamento ingenerato da un provvedimento amministrativo apparentemente legittimo, appartiene alla giurisdizione del Autorità Giudiziaria Ordinaria, non essendo chiesto in giudizio l'accertamento della illegittimità dell'atto e, quindi, non rimproverandosi alla P.A. l'esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell'averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della legittimità dell'atto (cfr. Cass., Sez. Un., 23 marzo 2011, n. 6596).

2. Danno da provvedimento illegittimo favorevole. Insussistenza di una lesione di un interesse giuridico protetto cagionata dal cattivo esercizio del potere amministrativo.
2.1. Nel caso in cui il privato avanzi richiesta risarcitoria a cagione della lesione giuridica di interesse legittimo satisfattivo in relazione al potere amministrativo illegittimamente esercitato e per questo caducato in sede giurisdizionale, si ha un caso di c.d. danno da provvedimento illegittimo favorevole. In tale ipotesi, in assenza di accertamento in merito alla spettanza del bene della vita oggetto della concessione non vi è lesione dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato che abbia conseguito il provvedimento amministrativo favorevole ma illegittimo. 
2.2. Nel percorso di valutazione del danno da lesione di interesse legittimo imputato a provvedimento illegittimo in assenza di una disciplina specifica occorre seguire le coordinate tipiche dell’illecito aquiliano. Pertanto, il primo passo da compiere è quello di verificare la presenza di un danno non jure e contra jus.
2.3. In relazione al danno dal lesione di interesse legittimo, il “danno” non può essere sine jure, sembrando più consono utilizzare tale locuzione per il “fatto”, potendo quest’ultimo risultare o meno autorizzato. Pertanto, per non tradire la chiara indicazione legislativa di cui all'art. 2043 c.c., l’ingiustizia dovrà anche essere riferita al “danno”, che dovrà presentarsi come contra jus, avendosi in questo modo un doppio giudizio sia sulla condotta del danneggiante che sulla lesione di un bene giuridico del danneggiato. Una simile scelta rassicura anche in ordine alla limitazione del potere creativo del Giudice, che troverà nel paradigma dell’art. 2043 c.c. non una clausola generale, ma una norma generale, nel senso che a fronte dell’atipicità dei fatti non jure, dovrà rintracciare comunque un danno contra jus, che sarà comunque tipico, poiché la risarcibilità resterà ancorata alla presenza di una posizione giuridica soggettiva precedentemente riconosciuta dall’ordinamento. 
2.4. Quando con sentenza del Giudice Amministrativo sia stato appurato che il potere amministrativo è stato utilizzato in modo illegittimo, si ha un danno (rectius, un fatto) non jure. La PA ha posto in essere una condotta non autorizzata. Non si ha invece la lesione dell’interesse legittimo del privato, quando con sentenza divenuta irrevocabile il Giudice Amministrativo abbia accertato l’assenza di un danno ingiusto, perché al privato non spettava l’ottenimento del bene della vita sotteso al suo interesse legittimo e riconosciuto da atto amministrativo illegittimo: se l’amministrazione avesse posto in essere una condotta jure, l'istanza del privato avrebbe dovuto essere respinta. 
2.5. Non è riscontrabile la lesione di un interesse legittimo, bensì la lesione di un diritto soggettivo, nel caso in cui la richiesta risarcitoria abbia per oggetto il danno derivato al destinatario di un provvedimento illegittimo favorevole, rimproverandosi all’amministrazione non di aver esercitato illegittimamente il potere, consumato nei confronti del medesimo privato con sacrificio del corrispondente interesse sostanziale, bensì rimproverandosi alla PA la condotta colposa, consistita nell'avere orientato sempre il privato verso comportamenti negoziali, che, altrimenti, il privato non avrebbe tenuto (cfr. Cass., Sez. Un., 23 marzo 2011, n. 6596). 

3. Insussistenza di un danno non jure. Inutilità dell'accertamento sulla valenza causale del comportamento del creditore-danneggiante ex art. 1227 cod. civile.
Qualora venga riconosciuta la sussistenza di un danno non jure e contra jus, e cioè venga accertato il difetto in capo al danneggiato la lesione della posizione giuridica azionata, non è utile operare un accertamento sulla valenza causale del comportamento del creditore-danneggiante ex art. 1227 cod. civile.

Cons. St., Sez. 5, 17 gennaio 2014, n. 00183
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