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Danno curriculare

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Differenze quali-quantitative tra accreditamento garantito dalla certificazione ISO/IEC 17025:2005 e quello garantito dalla certificazione UNI EN ISO 9001. Sul risarcimento del danno per esclusione di un'impresa da gara pubblica di appalto, quando il contratto abbia avuto completa e integrale esecuzione. Elemento soggettivo nelle controversie risarcitorie afferenti a gare pubbliche di appalto. Criteri di stima dei danni risarcibili da impresa illegittimamente esclusa da gara di appalto di cui avrebbe sicuramente conseguito l'aggiudicazione. Sul danno curriculare. Onere della prova.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, Sentenza 12 dicembre 2013, n. 02454

Principio

1. Differenze quali-quantitative tra accreditamento garantito dalla certificazione ISO/IEC 17025:2005 e quello garantito dalla certificazione UNI EN ISO 9001.
1.1. Il comunicato congiunto del gennaio 2009, a firma degli organismi internazionali e comunitari per l’accreditamento e certificazione IAF, ILAC e ISO, ha certificato che: “i requisiti di organizzazione manageriale ISO/IEC 17025:2005 … sono conformi ai principi di ISO 9001:2008 in merito a sistemi di gestione (management) qualitativamente valida e sono in linea con i requisiti del caso”.
1.2. L’accreditamento garantito dalla certificazione ISO/IEC 17025:2005 garantisce la qualità del risultato, nel mentre la certificazione UNI EN ISO 9001 garantisce unicamente la qualità del procedimento. Dunque, la prima certificazione è più ampia della seconda, sicché deve ritenersi che l'impresa che sia in possesso della prima, disponga senz’altro dei requisiti di qualità di cui alla certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o 2008 richiesta dalla lex specialis per la partecipazione alla gara. 
1.3. È illegittima, per violazione dell'art. 43 D.Lgs. n. 163/2006, l'esclusione dalla gara dell'impresa in possesso dalla certificazione ISO/IEC 17025:2005, in considerazione della mancanza della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 o 2008, richiesta dal bando di gara.

2. Sul risarcimento del danno per esclusione di un'impresa da gara pubblica di appalto, quando il contratto abbia avuto completa e integrale esecuzione.
Quando risulti che in difetto di (illegittima) esclusione, l'impresa vittoriosa in sede giurisdizionale avrebbe espletato il servizio oggetto di appalto, da ciò ritraendo il relativo utile, non vi è dubbio che l’atto illegittimo di esclusione dalla gara posto in essere dall’amministrazione costituisce la ragione causale del danno subito dalla ricorrente.

3. Elemento soggettivo nelle controversie risarcitorie afferenti a gare pubbliche di appalto.
3.1. In tema di responsabilità della PA per attività provvedimentale illegittima, nel caso di gare pubbliche, la Corte di Giustizia UE, Sez. III - 30 settembre 2010 (C-314/09, causa Staat Graz) ha chiarito che la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, la quale subordini il diritto ad ottenere un risarcimento, a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un'amministrazione aggiudicatrice, al carattere colpevole di tale violazione, finanche se la normativa preveda una presunzione di colpevolezza vincibile solo attraverso la dimostrazione della scusabilità dell'errore.
3.2. Alla luce della giurisprudenza comunitaria (sull’efficacia erga omnes delle sentenza interpretative della Corte di Giustizia UE, cfr. Corte Cost. 23.4.1985, n. 113), non è necessaria la prova della colpa dell’amministrazione, il risarcimento dei danni scaturendo dal mero accertamento della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta illecita della p.a. e il danno ingiustamente (non iure) patito dal privato.

4. Criteri di stima dei danni risarcibili da impresa illegittimamente esclusa da gara di appalto di cui avrebbe sicuramente conseguito l'aggiudicazione.
Quando risulti che in difetto di (illegittima) esclusione, l'impresa vittoriosa in sede giurisdizionale avrebbe espletato il servizio oggetto di appalto, da ciò ritraendo il relativo utile, per quanto attiene al quantum della pretesa risarcitoria, deve tenersi conto: a) dell’importo posto a base d’asta; b) dell’utile medio riportato dalla ricorrente nel periodo di riferimento e risultante dai bilanci depositati.

5. Sul danno curriculare. Onere della prova.
5.1. Il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico, anche a prescindere dal lucro che l'impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante, costituisce per l'impresa fonte di un vantaggio non patrimoniale ma - comunque - economicamente valutabile, poiché di per sé accresce la capacità di competere sul mercato e quindi la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti.
5.2. Il danno curriculare consiste segnatamente nel pregiudizio subito dall'impresa in dipendenza del mancato arricchimento del proprio "curriculum" professionale, ossia per la circostanza di non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto sfumato a causa del comportamento illegittimo dell'Amministrazione (cfr. Cons. St., Sez. VI, 9 maggio 2008, n. 2751).
5.3. Il c.d. danno curriculare fuoriesce dagli ambiti meramente probabilistici della valutazione delle chances e si pone in termini obiettivi per il fatto stesso dell'intervenuta esclusione della ricorrente dal mercato "pubblico", ed è pertanto intrinsecamente e necessariamente valutabile da questo giudice in termini equitativi ai sensi dell’art. 1226 c.c. (Cons. St., Sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2955).
5.4. Nella valutazione in via equitativa del c.d. danno curriculare occorre avere riguardo al valore dell’appalto, del suo peculiare oggetto e della sua durata (nella specie il TAR ha ritenuto equo quantificare il danno curriculare in una percentuale pari al 4% dell’importo posto a base d’asta).

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, 12 dicembre 2013, n. 02454
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