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Danno curriculare

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Sul risarcimento del danno curriculare subito da concorrente a procedura di gara relativa agli incarichi di Direttore dei lavori
T.A.R. Toscana, Sez. 2, Sentenza 5 luglio 2013, n. 01026

Principio

Sul risarcimento del danno curriculare subito da concorrente a procedura di gara relativa agli incarichi di Direttore dei lavori.

1. In tema di gare pubbliche, per quanto riguarda la valutazione prognostica in ordine alla spettanza del bene della vita oggetto della procedura di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso, detta valutazione è di segno positivo, ove la documentazione depositata in giudizio evidenzi, con assoluta certezza, come l'offerta presentata dal ricorrente fosse la più vantaggiosa per l’Amministrazione e che sarebbe stata destinata a conseguire l’aggiudicazione della procedura, ove non fosse stata applicata la disciplina in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.
2. In tema di gare pubbliche, non è necessaria alcuna particolare indagine in ordine all’elemento soggettivo della responsabilità civile della pubblica amministrazione; trattandosi di violazione della normativa sugli appalti pubblici da parte dell'Amministrazione, la conseguente concessione di un risarcimento danni non può essere (infatti) subordinata al riconoscimento del carattere colpevole della violazione della normativa sugli appalti pubblici commessa dall'amministrazione aggiudicatrice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2013 n. 240; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 5 febbraio 2013 n. 341; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 5 giugno 2012 n. 1005; per la giurisprudenza della Corte di Giustizia, si veda, Corte Giust. CE, sez. III – 30 settembre 2010 in causa C314/2009).
3. Il risarcimento del danno emergente è subordinato alla prova della sussistenza di esborsi o perdite patrimoniali; in mancanza di detta prova, la sussistenza di detta “posta risarcitoria” non possa costituire oggetto di valutazione equitativa (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009 n. 3679; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 19 dicembre 2012 n. 5254).
4. La valutazione del cd. lucro cessante possa costituire oggetto di valutazione presuntiva e probabilistica, da quantificarsi nell’ormai tradizionale misura del 10% delle offerte presentate dal ricorrente nella procedura (in questo senso, tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009 n. 3679; sez. VI, 13 gennaio 2012 n. 115; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 4 gennaio 2013 n. 40).
5. Deve essere riconosciuta la spettanza dell’ulteriore posta costituita dal cd. danno curriculare determinato dall'impossibilità di indicare l'incarico nel proprio curriculum, al fine di ottenere successivi incarichi professionali (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 1° febbraio 2013 n. 136; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 28 novembre 2012 n. 9883); la liquidazione della detta posta possa essere effettuata utilizzando il criterio utilizzato in giurisprudenza e costituito dalla concessione al ricorrente di una somma ulteriore, equitativamente determinata nel 3% delle offerte presentate nella procedura.
6. In assenza di danni non patrimoniali oggettivamente apprezzabili, non può essere disposta la pubblicazione della sentenza ex art. 90 c.p.a. che costituisce tecnica tipica di ristoro dei pregiudizi non caratterizzati dal carattere patrimoniale.

T.A.R. Toscana, Sez. 2, 5 luglio 2013, n. 01026
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