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Danno ambientale: individuazione dei soggetti responsabili.

Ambiente, parchi e aree protette

Sull' imputabilità in capo all'autore materiale dell'illecito, nell'ipotesi di inquinamento del suolo.
T.A.R. Molise, Sez. 1, Sentenza 13 novembre 2018, n. 00656

Premassima

1. Ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'obbligo di assumere misure finalizzate a rimuovere l'inquinamento incombe in capo all'autore materiale, atteso che non è configurabile una responsabilità oggettiva in seno al proprietario o al possessore del sito inquinato in ragione di tale qualità.

Principio

1. Ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'obbligo di assumere misure finalizzate a rimuovere l'inquinamento incombe in capo all'autore materiale, atteso che non è configurabile una responsabilità oggettiva in seno al proprietario o al possessore del sito inquinato in ragione di tale qualità.

In materia di danno ambientale, il Collegio, richiamando l'indirizzo prevalente sviluppato dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. in termini Tar Piemonte,sez. I, 9 agosto 2017, n. 960; Cons. St., sez. VI, 5 ottobre 2016, n. 4099; id. 5 ottobre 2016, n. 4119) ha precisato che come statuito dagli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, del T.U. dell'ambiente (rectius: d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, bonifica e ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione ai soggetti responsabili dell'inquinamento, ovvero ai soggetti che abbiano in tutto o in parte indotto la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità. Inoltre, in relazione all' individuazione dell' ente competente ad adottare la diffida verso i soggetti responsabili dell'illecito, osserva il Consesso che se è vero che la Provincia risulta essere competente, in forza dell’art. 244 del cit. T.U. dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), è altresì vero che, nei casi di urgenza, il Comune può intervenire con una propria ordinanza contingibile -si pensi in specie a quelle previste dall’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, fermo restando sempre la competenza in capo alla Provincia nell'adozione di determinati provvedimenti. Pertanto, alla luce di quanto dedotto dal T.a.r. Molise, si addiviene alla conclusione che l'obbligo di assumere misure finalizzate a rimuovere l'inquinamento incombe in capo all'autore materiale, atteso che non è configurabile una responsabilità oggettiva in seno al proprietario o al possessore del sito inquinato in ragione di tale qualità.

T.A.R. Molise, Sez. 1, 13 novembre 2018, n. 00656
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