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Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Sulla facoltà dei concorrenti di impugnare clausole della unitamente agli atti che ne fanno applicazione. Sulla necessaria predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell’offerta, nell’ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 10 dicembre 2013, n. 05909

Principio

1. Sulla facoltà dei concorrenti di impugnare clausole della unitamente agli atti che ne fanno applicazione.
Nelle gare pubbliche, bandi di gara, lettere di invito, capitolati e disciplinari vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che ne fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a renderne attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva. A fronte, infatti, di una clausola illegittima della lex specialis di gara, ma non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, poiché non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1).

2. Sulla necessaria predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell’offerta, nell’ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2.1. Nelle gare pubbliche, sussiste violazione dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 in caso di mancata predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell’offerta, nell’ipotesi che il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dal momento che solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell'operato dell'amministrazione da parte del privato, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo (cfr. Cons. St., Sez. III, 18 ottobre 2013 n. 5060).
2.2. Sono illegittimi, per violazione dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell’offerta che non raggiungano la soglia della sufficiente puntualizzazione e specificazione. Quando un criterio sia suddiviso tra due o più sub-criteri, la lex specialis di gara deve precisare il peso da attribuirsi a ciascuno dei criteri, nonché quali siano gli elementi che l’amministrazione privilegi e come debbano essere apprezzati. Nel caso di criteri che contemplino una vasta gamma di aspetti, occorre che la lex specialis indichi altresì riferimenti concreti a punti sui quali debba incentrarsi l’attenzione della commissione giudicatrice e sulla misura di tale attenzione.
2.3. Sono illegittimi, per violazione dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, criteri per l'attribuzione dei punteggi che non consistono in parametri di effettiva delimitazione dei poteri valutativi della commissione e che non solo sono inidonei a fornire preventivamente sufficienti informazioni a tutti i concorrenti in ordine a come sarebbero state valutate le rispettive offerte, ma in sostanza demandano esclusivamente alla Commissione la definizione di peso, misura e rapporto degli elementi qualitativi, indicati con mero elenco ed a loro volta generici.
2.4. Viola l'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 la mancanza, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, di una griglia di sottovoci (con i relativi punteggi), entro cui ripartire i singoli criteri di valutazione, ha lasciato agli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice la fissazione (se pure inespressa) degli elementi da prendere in più o meno maggiore considerazione all’interno dei singoli macro-criteri generali, così impedendo al concorrente (così come all’interprete) di ricollegare l’attribuzione dei punteggi e la graduazione degli stessi tra il minimo ed il massimo ai corrispondenti presupposti di fatto, essendo invece necessario ed imprescindibile che il bando dettagli i criteri ed i punteggi in modo da lasciare ristretti margini di discrezionalità alla commissione stessa, la quale dovrebbe così operare in modo pressoché vincolato, assegnando per ciascun criterio uno specifico e determinato punteggio (cfr., sul punto, Cons. St., Sez. III, sent. n. 5060/2013).

Cons. St., Sez. 3, 10 dicembre 2013, n. 05909
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