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Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Limiti al sindacato del Giudice Amministrativo della valutazione espressa dal seggio di gara nelle procedure rette dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
T.A.R. Piemonte, Sez. 2, Sentenza 12 dicembre 2013, n. 01322

Principio

Limiti al sindacato del Giudice Amministrativo della valutazione espressa dal seggio di gara nelle procedure rette dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

1. Nelle procedure rette dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della valutazione, il giudizio comparativo sfugge al sindacato intrinseco del giudice, se non vengono in rilievo specifiche contestazioni circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro manifesta violazione, non essendo ammissibile che l’impresa ricorrente vi contrapponga le proprie valutazioni di parte sulla qualità dei rispettivi progetti tecnici (così, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2011 n. 1464).
2. Laddove nella lex specialis di gara siano stati preventivamente fissati criteri dettagliati per l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche e la commissione abbia espresso, per ciascun concorrente, un giudizio sintetico di valutazione in ordine alle caratteristiche tecnico-qualitative delle offerte stesse, deve ritenersi adempiuto l’onere motivazionale che informa le procedure rette dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

T.A.R. Piemonte, Sez. 2, 12 dicembre 2013, n. 01322
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