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Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Contratti pubblici

1. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Articolazione dei criteri valutativi in sub-criteri. Previsione nel bando di gara. Necessità di stabilire i sub-criteri. Valutazione sulla base dei criteri principali. 2. Gare pubbliche. Offerte. Valutazione. Discrezionalità della Stazione appaltante. Sindacato in sede giurisdizionale. Giudizio “debole”. Limiti.
T.A.R. Veneto, Sez. 1, Sentenza 17 settembre 2014, n. 01219

Principio

1. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Articolazione dei criteri valutativi in sub-criteri. Previsione nel bando di gara. Necessità di stabilire i sub-criteri. Valutazione sulla base dei criteri principali. 
1.1. Nelle gare di affidamento di forniture di beni, svolte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 d.lgs. n. 163/2006, l'eventuale articolazione dei criteri valutativi previsti dal bando in sub-criteri, cui assegnare sub-pesi o sub-punteggi, deve essere stabilita dalla stazione appaltante ed indicata nel bando, mentre non può essere stabilita dalla Commissione di gara dopo la presentazione delle offerte.
1.2. L’art. 83, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che "ove necessario" il bando può prevedere, per ciascun criterio di valutazione prescelto, anche i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, definendo così una griglia di valutazione ancora più analitica. Tale necessità, o opportunità, di definire anche i sub-criteri o i subpunteggi va valutata in relazione all'analiticità dei criteri principali (o primari) ed all'idoneità di questi ad assicurare, per un verso, un’adeguata e compiuta valutazione delle offerte e, per altro verso, il rispetto del principio di trasparenza ed efficacia.
1.3. Nel caso di appalti di forniture aventi oggetto limitato, i criteri primari indicati dal bando di gara possono ritenersi sufficienti a garantire un'adeguata e compiuta valutazione delle offerte, senza che occorra la definizione di sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

2. Gare pubbliche. Offerte. Valutazione. Discrezionalità della Stazione appaltante. Sindacato in sede giurisdizionale. Giudizio “debole”. Limiti. 
Le valutazioni sulle offerte tecniche espresse dalla stazione appaltante non sono sindacabili davanti al giudice amministrativo, se non per illegittimità, incoerenza, illogicità manifesta del provvedimento ed erroneità dei presupposti di fatto, proprio perché il giudizio espresso dal giudice amministrativo è un giudizio “debole” che non può, né deve sostituire lo scrutinio della commissione di gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 12 luglio 2011 n. 4163).

T.A.R. Veneto, Sez. 1, 17 settembre 2014, n. 01219
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