Accedi a LexEureka

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Contratti pubblici

1. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Valutazione dell’offerta tecnica. Poteri della Commissione di gara. Integrazione sistema di valutazione. Illegittimità. Regole di ponderazione. Conosciuti preventivamente dagli offerenti. Sottocriteri di aggiudicazione. Previsione nel bando ex art. 83, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006. 2. Annullamento in sede giurisdizionale di segmenti procedimentali della gara. Invalidità dell'intera gara. Non occorre. Principio di conservazione dell’effetto utile degli atti giuridici. Prevalenza. Rinnovo parziale della gara. Ammissibilità. Intervenuta conoscenza delle offerte. Non rileva.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 4 settembre 2014, n. 04514

Principio

1. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Valutazione dell’offerta tecnica. Poteri della Commissione di gara. Integrazione sistema di valutazione. Illegittimità. Regole di ponderazione. Conosciuti preventivamente dagli offerenti. Sottocriteri di aggiudicazione. Previsione nel bando ex art. 83, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006.  
1.1. Nelle gare di appalto pubblico di servizi da affidarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, la Commissione di gara non può integrare il sistema di valutazione delle offerte, non essendole consentito introdurre elementi ulteriori di valutazione delle offerte diversi da quelli indicati espressamente dal bando di gara, nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, par condicio e trasparenza. L'Amministrazione giudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti, i quali devono essere posti su un piano di parità durante l'intera procedura.
1.2. In base all’art. 83, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006 è precluso alla Commissione di gara suddividere i criteri in dettagliati sotto-punteggi, poiché è il bando e solo il bando che può individuare i sub- criteri, i sub-pesi e i sub-punteggi, eliminando ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice.

2. Annullamento in sede giurisdizionale di segmenti procedimentali della gara. Invalidità dell'intera gara. Non occorre. Principio di conservazione dell’effetto utile degli atti giuridici. Prevalenza. Rinnovo parziale della gara. Ammissibilità. Intervenuta conoscenza delle offerte. Non rileva.
2.1. Ove in sede giurisdizionale venga censurata la valutazione delle offerte tecniche in base a sub-criteri individuati dalla Commissione di gara, non necessariamente il G.A. deve disporre l'annullamento dell'intera gara. In forza del principio di conservazione dell'effetto utile degli atti giuridici, è preferibile la soluzione volta ad annullare il solo segmento procedimentale relativo alla valutazione delle offerte tecniche, rispetto alla soluzione opposta tesa ad invalidare tutta la gara, in tal modo venendosi a ledere la garanzia di effettività della tutela giurisdizionale in relazione all'interesse leso oggetto di tutela, essendo la pretesa del ricorrente soddisfatta dalla valutazione della sua originaria offerta in comparazione con le altre contestualmente presentate.
2.2. A seguito di annullamento in sede giurisdizionale di un segmento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalto di servizi, è possibile rinnovare parzialmente la gara in presenza di offerte già conosciute, in quanto tali offerte, pur non potendo mutare, possono però essere apprezzate nuovamente, senza violare la par condicio che è il valore protetto della segretezza delle offerte medesime, mentre il rischio di condizionamenti del giudizio della Commissione è evitabile mediante l'analiticità della motivazione e la compiutezza della verbalizzazione, alle quali la Commissione è chiamata nel rinnovare il giudizio. Conforta in tal senso la previsione dell'art. 84, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui, in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione. Il che vale anche nell'ipotesi di rinnovazione parziale della gara: che a determinate operazioni debba presiedere la medesima Commissione, è coerente con l’importanza primaria dell'omogeneità di giudizi espressi prima e dopo il provvedimento di annullamento. Del resto, la previsione della persistente identità della Commissione sarebbe priva di ragione in ipotesi di ripetizione dell'intera gara ab origine (compreso il bando), e si porrebbe in contrasto con la regola dell’art. 84, comma 10 D.Lgs. n. 163/2006, che impone la nomina della Commissione solo dopo la presentazione delle (nuove offerte).
2.3. A seguito di annullamento in sede giurisdizionale di atti della procedura di affidamento di commesse pubbliche, l'effetto caducante degli atti dell'intera gara può configurarsi nei casi nei quali i motivi di annullamento ineriscano all'illegittima composizione della Commissione di gara o alla sua non idoneità tecnica, oppure alla condotta della Commissione seriamente lesiva dei doveri di imparzialità o che denotino un atteggiamento di prevenzione nei confronti di uno o più concorrenti o di favoreggiamento di altri.

Cons. St., Sez. 6, 4 settembre 2014, n. 04514
Caricamento in corso