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Criteri di aggiudicazione

Contratti pubblici

Criteri di aggiudicazione intesi a valorizzare il nesso di collegamento dell'impresa concorrente con il territorio di riferimento della stazione appaltante. Limiti al sindacato sulla scelta della stazione appaltante di procedere all'aggiudicazione di appalto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero quello del prezzo più basso. Criteri di aggiudicazione intesi a valorizzare precedenti rapporti contrattuali tra imprese offerenti e stazione appaltante.
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, Sentenza 24 luglio 2013, n. 01681

Principio

1. Criteri di aggiudicazione intesi a valorizzare il nesso di collegamento dell'impresa concorrente con il territorio di riferimento della stazione appaltante.
In tema di gare pubbliche di appalto, l’attribuzione di uno specifico punteggio che miri a valorizzare in maniera differenziale un determinato nesso di collegamento con il territorio di riferimento dell’amministrazione indicente può considerarsi ammissibile soltanto se non preponderante rispetto agli altri criteri di selezione e, soprattutto, se funzionale all’esigenza di migliorare l’erogazione dei servizi affidati (cfr. Consiglio Stato – Sez. V, 11 gennaio 2006, n. 28).

2. Limiti al sindacato sulla scelta della stazione appaltante di procedere all'aggiudicazione di appalto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero quello del prezzo più basso.
Sia la scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto (tra quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso), sia la scelta dei criteri più adeguati (tra quelli esemplificativamente indicati dall’art. 83, d. lg. 12 aprile 2006 n. 163) per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, e impingendo nel merito dell’azione amministrativa restano sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, non siano manifestamente illogiche, arbitrarie ovvero macroscopicamente viziate da travisamento di fatto, con la conseguenza che il g. a. non può sostituire con proprie scelte quelle operate dall’Amministrazione (T. A. R. Calabria – Catanzaro – Sez. I, 3 aprile 2012, n. 345; conforme Consiglio di Stato – Sez. III, 15 aprile 2013, n. 2032).

3. Criteri di aggiudicazione intesi a valorizzare precedenti rapporti contrattuali tra imprese offerenti e stazione appaltante.
Legittimamente la stazione appaltante può stabilire l'attribuzione di un punteggio per “precedenti positivi rapporti contrattuali" con l'impresa offerente; criterio che rientra nell’ambito di una discrezionalità, che non trasmoda nell’arbitrio, senza quindi compromettere, in maniera insanabile, il principio della parità di trattamento tra i concorrenti della gara in esame. Del resto, ragionando “a contrario”, il rilievo di tali precedenti positivi rapporti con la stessa agenzia può cogliersi dalla disciplina, in tema di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi dei soggetti che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del d. l.vo 163/2006, “secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”, disciplina che costituisce un significativo punto di emersione della “necessità di garantire l’elemento fiduciario nei rapporti contrattuali della Pubblica Amministrazione, fin dal momento genetico” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3666).

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, 24 luglio 2013, n. 01681
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