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Cottimo fiduciario

Contratti pubblici

1. Oneri di sicurezza. Inclusione nel costo complessivo dell'appalto. Necessità. 2. Appalti di servizi. Cottimo fiduciario. Natura. Discrezionalità della Stazione appaltante: individuazione delle ditte da invitare e scelta del contraente. Limiti: trasparenza e rotazione. Lex specialis autovincolante: numero di ditte invitate superiore a 5 e criterio di aggiudicazione del massimo ribasso. Applicazione del principio di rotazione. Conseguente esclusione dell'affidatario uscente. Illegittimità
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 12 settembre 2014, n. 04661

Principio

1. Oneri di sicurezza. Inclusione nel costo complessivo dell'appalto. Necessità.
Le misure relative alla sicurezza fanno parte della prestazione dovuta dall’appaltatore, i relativi oneri sono un costo di produzione come gli altri, e fanno parte a tutti gli effetti del corrispettivo dovuto dal committente, anche ai fini del calcolo dell’IVA. Tali costi debbono invero essere conteggiati separatamente, in quanto non sono soggetti a ribasso in sede di gara. Nondimeno, ove l'atto di indizione di gara si limiti a fare indicare una somma quale spesa complessiva presunta, deve intendersi che detto importo includa gli oneri per la sicurezza.

2. Appalti di servizi. Cottimo fiduciario. Natura. Discrezionalità della Stazione appaltante: individuazione delle ditte da invitare e scelta del contraente. Limiti: trasparenza e rotazione. Lex specialis autovincolante: numero di ditte invitate superiore a 5 e criterio di aggiudicazione del massimo ribasso. Applicazione del principio di rotazione. Conseguente esclusione dell'affidatario uscente. Illegittimità.
2.1. Il “cottimo fiduciario” è definito dallo stesso art. 125 cod. contratti pubblici come una procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici. Nel pensiero del legislatore, dunque, il cottimo fiduciario non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata (si veda anche l’art. 3, comma 40, dello stesso codice, che contiene la definizione del termine “procedura negoziata”), quindi una scelta ampiamente discrezionale. 
2.2. La discrezionalità delle Stazioni appaltanti di affidare un appalto mediante cottimo fiduciario, ex art. 125 cod. contratti pubblici, si esercita in (almeno) due momenti: primo, l’individuazione delle cinque ditte da “consultare”; secondo, la scelta del contraente fra le ditte consultate. La discrezionalità è temperata, ma non eliminata, da alcuni princìpi, quali la “trasparenza” (che implica il dovere di una previa formulazione e comunicazione dei criteri della scelta, etc.) e la “rotazione” (per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo).
2.3. Nel contesto dell’art. 125 del codice dei contratti pubblici il principio della “rotazione”, imposto con riferimento alla procedura di “cottimo fiduciario”, appare concepito dal legislatore come una contropartita, o un bilanciamento, del carattere sommario e “fiduciario” della scelta del contraente. 
2.4. Laddove la Stazione appaltante, pur avendo fatto richiamo all’art. 125 cod. contratti pubblici, abbia impostato la procedura come una gara vera e propria, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera (b), cod. contratti pubblici, invitando un ampio numero di imprese (nella specie ben 1771), la medesima Stazione appaltante non ha esercitato né discrezionalità né alcuna negoziazione. Illegittimamente, pertanto, la Stazione appaltante, in pretesa applicazione del principio della “rotazione", ha inteso escludere dall’invito un operatore già interessato ad un rapporto contrattuale con la medesima S.A., apparendo il richiamo a tale principio non pertinente e privo di ogni ragion d’essere. Ed invero, in una gara siffatta – caratterizzata da un’amplissima apertura e dall’assenza di ogni discrezionalità ovvero fiduciarietà – non vi sono margini per supposti favoritismi.

Cons. St., Sez. 3, 12 settembre 2014, n. 04661
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