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Costruzioni precarie

Urbanistica e edilizia

Sui requisiti che debbono sussistere per poter definire precaria una costruzione.
T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, Sentenza 7 giugno 2013, n. 00523

Principio

Sui requisiti che debbono sussistere per poter definire precaria una costruzione.
1. Il concetto di nuova costruzione, sottoposta perciò a permesso di costruire, si riferisce ad interventi che attuano una trasformazione del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla minore o maggiore amovibilità delle opere (cfr. C.d.S., Sez. V, 12 giugno 2006, n. 3490; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 14 gennaio 2009, n. 174; id., 23 novembre 2007, n. 11679).
2. La natura precaria di un intervento edilizio deve essere valutata non già in riferimento ai connotati della struttura e dei materiali utilizzati, ma alle esigenze ed utilità che la struttura medesima è destinata obiettivamente a soddisfare (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, n. 174/2009, cit.). 
3. Produce trasformazione urbanistica ogni intervento che alteri in maniera rilevante e duratura lo stato del territorio, a nulla rilevando l’eventuale precarietà strutturale (e l’amovibilità), ove ad essa non si accompagni un uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti e specifici (v. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 10 giugno 2010, n. 2406). 
4. I requisiti per poter definire precaria una costruzione sono stati quindi individuati: a) nella destinazione obiettiva, rivolta ad una necessità contingente, b) nell’intenzione originaria di rimuovere la struttura al venir meno della necessità del soddisfacimento dell’esigenza temporanea, c) nella provata esistenza di un rapporto di strumentalità della struttura con la situazione di necessità temporanea (C.G.A.R.S., Sez. giurisd., 29 marzo 2010, n. 425). La precarietà va, dunque, valutata a prescindere dalla temporaneità della destinazione soggettivamente impressa dal costruttore e dalla maggiore o minore amovibilità delle parti che compongono l’opera, ma considerando quest’ultima alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale, che ne indichi l’uso oggettivamente precario e temporaneo (T.A.R. Toscana, Sez. III, 16 maggio 2012, n. 943; v., altresì, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 9 marzo 2011, n. 644).
5. Non può qualificarsi come un manufatto di natura precaria e temporanea, escluso pertanto dall’obbligo del previo rilascio del permesso di costruire, una struttura amovibile in legno da installare su di un molo, siccome strumentale, per la destinazione impressagli (per il servizio di vigilanza notturna delle imbarcazioni ormeggiate), ad attività di impresa che non può in alcun modo definirsi temporanea, tanto più che la concessione demaniale sulla quale il manufatto avrebbe dovuto essere installato è stata rinnovata; cosicché la reiterazione della concessione medesima esclude la provvisorietà della struttura, ma ne conferma la strumentalità rispetto ad esigenze ed utilità non temporanee, né precarie.

T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, 7 giugno 2013, n. 00523
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