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Costo del lavoro e offerte anomale

Contratti pubblici

1. Ricorso giurisdizionale. Sospensione feriale dei termini. Domanda cautelare. Formulazione successivamente a tale periodo. Ricevibilità. 2. Gare pubbliche. Valutazione di anomalia delle offerte. Istituzione di commissione tecnica. Competenza. Non appartiene in via esclusiva al RUP. 3. Offerte anomale. Valutazione. È riservata alla stazione appaltante. Sindacato in sede giurisdizionale. Limiti. 4. (segue): giudizi di verifica di congruità delle offerte. Natura globale e sintetica. Necessità. 5. (segue): tabelle ministeriali sul costo del lavoro. Mancato rispetto. Non costituisce circostanza decisiva.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, Sentenza 11 novembre 2014, n. 01849

Principio

1. Ricorso giurisdizionale. Sospensione feriale dei termini. Domanda cautelare. Formulazione successivamente a tale periodo. Ricevibilità.
La deroga alla sospensione del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative dal 1° agosto al 15 settembre, ai sensi della Legge 7.10.1969 n. 742, prevista per la fase cautelare del giudizio opera esclusivamente nel senso di consentire anche in periodo feriale la trattazione della domanda cautelare nel rispetto dei termini ordinari all'uopo previsti, mentre non produce alcun effetto con riguardo ai termini di notifica e deposito del ricorso introduttivo e ad ogni altro successivo termine processuale finalizzato alla trattazione del gravame nel merito. Invero, tale deroga è volta soltanto a dare all'interessato la facoltà di proporre l'impugnativa immediatamente, anche durante il periodo feriale, se ritenga urgente l'esame cautelare, ovvero successivamente alla scadenza di tale periodo, ferma comunque la possibilità di formulare la domanda cautelare.

2. Gare pubbliche. Valutazione di anomalia delle offerte. Istituzione di commissione tecnica. Competenza. Non appartiene in via esclusiva al RUP.
Ai sensi dell’art. 88, comma 1-bis, codice contratti, la stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione al fine di valutare la congruità delle offerte, l’inciso “stazione appaltante” va inteso nel senso che non sussiste in capo al RUP, pur normalmente di ausilio alla commissione tecnica incaricata di valutare la congruità dell'offerta, alcuna competenza specifica a procedere alla nomina di una commissione tecnica, potendovi provvedere altro funzionario competente, idoneo a rappresentare la stazione appaltante.

3. Offerte anomale. Valutazione. È riservata alla stazione appaltante. Sindacato in sede giurisdizionale. Limiti.
Nelle gare d’appalto, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, il giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 7.9.2012 n. 4744; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 5.4.2012 n. 348).

4. (segue): giudizi di verifica di congruità delle offerte. Natura globale e sintetica. Necessità.
Nelle procedure di evidenza pubblica, il giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà dell’offerta nel suo insieme, con conseguente irrilevanza di singole voci di scostamento (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 23.7.2012 n. 4206; Cons. Stato, Sez VI, 7.9.2012 n. 4744; Cons. Stato, Sez III, 13.9.2012 n. 4877). 

5. (segue): tabelle ministeriali sul costo del lavoro. Mancato rispetto. Non costituisce circostanza decisiva. 
5.1. Il giudizio di anomalia non può essere desunto automaticamente dal mancato rispetto delle tabelle ministeriali, richiamate dall'art. 87, comma 2, lett. g) del codice dei contratti pubblici, poiché i costi medi del lavoro, indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, non costituiscono parametri inderogabili ma costituiscono indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta, fermo restando il rispetto del trattamento salariale minimo, che resta inderogabile. 
5.2. L'eventuale scostamento dai minimi tabellari non costituisce, di per sé, presupposto per l'automatica esclusione dell'offerta, ma implica che le giustificazioni presentate dal concorrente assumano rilievo quali indici del giudizio di congruità dell'offerta in sede di valutazione dell'anomalia della medesima, fermo restando che un maggiore scostamento costituisce indice di maggiore anomalia dell’offerta (ex plurimis: Cons. Stato: Sez. IV, 23.7.2012, n. 4206; Sez. V, 27.5.2014 n. 2752; Sez. III, 26.1.2012 n. 343).
5.3. Possono essere considerate anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, ma va esclusa l'anomalia ove sia dimostrato che il concorrente (nella specie, società cooperativa), benefici di agevolazioni previdenziali e fiscali.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, 11 novembre 2014, n. 01849
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