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Convenzioni urbanistiche

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

Natura ed efficacia degli accordi endoprocedimentali conclusi tra privato e P.A. nel vigore della legge Ponte. Sulla legittimazione a ricorrere in base a criterio della c.d. vicinitas
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, Sentenza 24 maggio 2013, n. 00829

Principio

1. Natura ed efficacia degli accordi endoprocedimentali conclusi tra privato e P.A. nel vigore della legge Ponte.
1.1. La disciplina di cui all'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765, nel prevedere la subordinazione del rilascio della licenza edilizia ad un atto di impegno del privato di procedere alla attuazione delle opere di urbanizzazione necessarie, consentiva implicitamente che il provvedimento finale di licenza potesse essere preceduto da intese di vario tipo, tra il privato e la p.a., riconducibili ad accordi in senso lato, comprendenti anche la cessione gratuita di un'area come mezzo al fine dell'ottenimento del provvedimento amministrativo, cessione configurabile non, atomisticamente, in chiave di negozio di liberalità di diritto privato, ma, stante la sua connotazione pubblicistica, come accordo endoprocedimentale strettamente funzionale e parte integrante del provvedimento amministrativo conclusivo (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 13 luglio 2001, n. 9524, Cassazione Civile, Sez. Unite, 20 aprile 2007, n. 9360, TAR Genova, Sez. I, 19 novembre 2009 n. 3401 e 18 novembre 2010, n. 10403).
1.2. Nella disciplina di cui alla legge 6 agosto 1967 n. 765, qualora la licenza edilizia venga richiesta in zona nella quale siano necessarie opere di urbanizzazione, deve riconoscersi all'amministrazione comunale il potere di condizionare la licenza stessa non soltanto ad un impegno del privato di attuare dette opere, ma anche ad una cessione gratuita da parte del medesimo dell'area a tal fine occorrente (art. 8 e 10), ed il relativo accordo, divenendo efficace con il rilascio della licenza, resta insensibile all'eventuale mancata utilizzazione dell'area ceduta in conformità degli scopi programmati (ancorché il cedente abbia interesse alla costruzione di quelle opere). Se si ritiene, allora, che la cessione dell’area è correlativa al rilascio della licenza edilizia, la circostanza che, dopo tale rilascio, la prevista opera di urbanizzazione non venga attuata da parte della P.A. non può essere, per il proprietario, fonte di diritti, ed in particolare non lo abilita certo a rimettere in discussione l'intero rapporto e, cioè, in definitiva, a sostenere che sarebbe priva di causa giuridica l'attuata cessione dell'area.
1.3. Il privato, che, nel vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, abbia ceduto gratuitamente al Comune un suolo quale condizione del rilascio (in seguito regolarmente avvenuto) della licenza edilizia, non può pretendere la restituzione dell'area ove la p.a. non ne abbia fatto l'uso che era stato originariamente previsto (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 20 luglio 1988 n. 4715).

2. Sulla legittimazione a ricorrere in base a criterio della c.d. vicinitas.
Il criterio della vicinitas, seppur idoneo a supportare la legittimazione al ricorso avverso titoli edilizi rilasciati a terzi, non esaurisce certo gli ulteriori profili dell’interesse concreto all’impugnazione, costituito dalla lesione effettiva e documentata delle facoltà dominicali del ricorrente (cfr. T.A.R. Bari, Sezione III, n. 491 del 25 marzo 2011, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 9537 del 29 dicembre 2010). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ove il ricorrente non abbia né dedotto, né documentato, alcuna specifica lesione o pregiudizio che in via diretta e immediata incida sulle proprie facoltà dominicali dall'atto amministrativo impugnato.

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, 24 maggio 2013, n. 00829
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