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Controversie relative alla demanialità di un'area

Demanio e patrimonio Giurisdizione e competenza

Sulla giurisdizione dell'AGO in tema di controversie che si incentrino sull'accertamento funditus della proprietà (demaniale o meno) di un'area
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 2, Sentenza Breve 12 settembre 2013, n. 01859

Principio

Sulla giurisdizione dell'AGO in tema di controversie che si incentrino sull'accertamento funditus della proprietà (demaniale o meno) di un'area.

1. Allorquando il ricorso si incentri sull’accertamento funditus della proprietà dell’area, detto accertamento appartiene alla cognizione del giudice ordinario (T.A.R.  Napoli  Campania  sez. I, 03 giugno 2013, n 2870). 
2. Al fine di individuare il giudice munito di potestas judicandi, è dirimente in punto di giurisdizione la prospettazione fatta dal ricorrente della posizione giuridica azionata.
3. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che presuppone la corretta qualificazione giuridica di una porzione di suolo e postula, prima di tutto, la corretta delimitazione del demanio e verte perciò su diritti soggettivi (cfr. Cons. St., Sez. VI, 8 luglio 2011, n. 4110). Il “petitum sostanziale” è la richiesta di riconoscimento-accertamento della consistenza di diritto soggettivo della posizione sostanziale vantata dal ricorrente. 
4. Quando il ricorrente contesti in radice il potere in capo alla PA di ordinare lo sgombero a seguito del diniego di concessione demaniale, assumendo la natura privata dell'area da liberare, l’impugnazione del provvedimento censurato è solo l’occasione per ottenere una statuizione che, però, per ius receptum è di spettanza del giudice ordinario (cfr. T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 21 giugno 2013, n. 1392).
5. La controversia tra privato e p.a. concernente la proprietà di un immobile, sia quando se ne debba accertare la natura demaniale, sia quando si contesti il potere dell'amministrazione di modificarla, è devoluta alla giurisdizione del g.o., a nulla rilevando che le doglianze del privato siano dirette ad impugnare i relativi provvedimenti, oppure a denunciarne i vizi procedurali per carenza o incompletezza dell'attività istruttoria o errori di valutazione (cfr. T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 18 marzo 2013, n. 669).

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 2, 12 settembre 2013, n. 01859
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