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Controversie in tema di gare affidate da centrale di committenza unica

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Ricorso in sede giurisdizionale avverso gli atti della procedura di gara disposti da Centrale di Committenza. Notifica del ricorso. Omessa notifica alla Centrale di committenza. Inammissibilità.
T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. 1, Sentenza Breve 16 ottobre 2014, n. 00721

Principio

Ricorso in sede giurisdizionale avverso gli atti della procedura di gara disposti da Centrale di Committenza. Notifica del ricorso. Omessa notifica alla Centrale di committenza. Inammissibilità.
1. In tema di gare effettuate da Centrale Unica di Committenza ex comb. disp. art. 30 TUEL e art. 33 D.Lgs. n. 163/2006, la medesima Centrale di committenza è necessariamente destinataria della notifica del ricorso avverso gli atti da essa emessi, in quanto soggetto responsabile della gara (cfr. Cons. di Stato, n.3639/2013 e 3402/2012, TAR Lazio – Roma, nn. 6575/012 e 2705/2013). Infatti, i c.d. “piccoli Comuni sono obbligati alla gestione associata delle gare ad evidenza pubblica mediante la “centrale di committenza unica”, che è, a termini degli artt. 3, 25 e 34, d.lgs. n. 163/2006 “amministrazione aggiudicatrice” che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, in aderenza alla Direttiva 18/2004 UE.
2. I Comuni che aderiscono alla convenzione che istituisce la centrale unica di committenza sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati al Comuni, l’imputazione formale degli atti di gara, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non può che ricadere sulla centrale di committenza, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all’indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa (cfr. Cons. di Stato. n.3402/2012).
3. Quand'anche la centrale di committenza venga qualificata come modulo organizzativo e strumento di raccordo tra Amministrazioni privo di una propria individualità e non centro formale di imputazione autonoma, la notifica del ricorso in sede giurisdizionale avverso gli atti di gara vanno notificati quantomeno “anche” alla centrale di committenza.
4. È inammissibile il ricorso avverso gli atti di gara disposti dalla Centrale di Committenza ex art. 33 D.Lgs. n. 163/2006 ove non sia stato notificato anche alla Centrale di committenza.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. 1, 16 ottobre 2014, n. 00721
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