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Controversie in tema di determinazione del canone demaniale marittimo

Demanio e patrimonio Giurisdizione e competenza

1. Concessioni amministrative. Controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi. Giurisdizione dell'AGO. Controversie concernenti verifica dell’azione autoritativa della P.A. Giurisdizione del G.A. Quantificazione del canone concessorio ex comma 251° dell'art. 1 legge n. 296/2006. Accertamento incidentale della natura pertinenziale o meno dei beni incidenti sul sedime demaniale. Natura meramente patrimoniale della controversia. Giurisdizione dell'AGO. Sussiste. 2. Atto amministrativo. Nullità. Giurisdizione del GA. Presupposti. Concessioni demaniali marittime. Controversie concernenti la nullità dell'atto determinativo del canone concessorio. Giurisdizione dell'AGO. Sussiste
T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, Sentenza 29 settembre 2014, n. 00749

Principio

1. Concessioni amministrative. Controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi. Giurisdizione dell'AGO. Controversie concernenti verifica dell’azione autoritativa della P.A. Giurisdizione del G.A. Quantificazione del canone concessorio ex comma 251° dell'art. 1 legge n. 296/2006. Accertamento incidentale della natura pertinenziale o meno dei beni incidenti sul sedime demaniale. Natura meramente patrimoniale della controversia. Giurisdizione dell'AGO. Sussiste.
1.1. Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del G.O. sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, in cui non assume rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali. Ove, invece, la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non già solamente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sull’an e sul quantum), la stessa controversia è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del G.A. (v. Cass. civ., Sez. Un., 25 novembre 2011, n. 24902).
1.2. Non si controverte dell’esercizio di poteri autoritativi laddove l'Autorità demaniale si sia limitata alla quantificazione del canone concessorio sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 1, comma 251, lett. b), della l. n. 296/2006; la controversia non coinvolge infatti la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, né l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, avendo essa ad oggetto solamente la verifica della corretta applicazione, da parte dell'Autorità demaniale, dei parametri predeterminati dalla legge per la (ri)determinazione del canone concessorio.
1.3. In sede di applicazione dei criteri di cui al comma 251° dell'art. 1 legge n. 296/2006, la P.A. si limita all’effettuazione di meri accertamenti tecnici – non implicanti in alcun modo l’esercizio di poteri amministrativi, neppure di valutazione tecnico-discrezionale – ivi compresi quelli relativi alla natura di opere eventualmente esistenti nell’area concessa (c.d. pertinenze demaniali marittime). 
1.4. Laddove il concessionario contesti le modalità di determinazione del canone concessorio ex comma 251° dell'art. 1 legge n. 296/2006, non si tratta di sindacare scelte autoritativo-discrezionali della P.A., ma della mera verifica della conformità della misura del canone rideterminato ai criteri e parametri preventivamente e vincolativamente stabiliti dalla legge. Ne consegue che la cognizione della controversia, avendo a ben vedere, carattere esclusivamente patrimoniale, è devoluta al G.O.
1.5. Nel caso di controversia avente ad oggetto la rideterminazione del canone per concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, ai sensi dell’art. 1, comma 251, della l. n. 296/2006, sul presupposto che i manufatti ricadenti sull'arenile demaniali debbano considerarsi pertinenza demaniale marittima, tale controversia esula dalla giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di concessione di beni pubblici, operando in proposito la riserva disposta a favore della giurisdizione del G.O. dall’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. – ed in precedenza dall’art. 5 della l. n. 1034/1971 – in relazione alle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi attinenti al rapporto concessorio. 

2. Atto amministrativo. Nullità. Giurisdizione del GA. Presupposti. Concessioni demaniali marittime. Controversie concernenti la nullità dell'atto determinativo del canone concessorio. Giurisdizione dell'AGO. Sussiste.
2.1. Nelle ipotesi di atto amministrativo nullo – a parte i casi di nullità per violazione o elusione del giudicato, che l’art. 21-septies della l. n. 241/1990 riserva in via espressa alla giurisdizione amministrativa – si debbono applicare gli ordinari criteri di riparto (cfr. C.d.S., Sez. VI, 3 marzo 2010, n. 1247), sulla base dei quali:
a) in caso di giurisdizione generale di legittimità, il G.A. conosce unicamente dell’illegittimità del provvedimento, mentre la nullità compete al G.O.;
b) in caso di giurisdizione esclusiva del G.A., invece, quest’ultimo conosce sia dell’illegittimità, sia della nullità del provvedimento.
2.2. L’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie concernenti atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici; a tale devoluzione fanno eccezione le controversie in tema di indennità, canoni ed altri corrispettivi, che restano attribuite alla giurisdizione del G.O.: per dette controversie – come quelle aventi ad oggetto l’esatta determinazione del canone concessorio, quindi un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale della P.A. cui corrisponde un obbligo del concessionario – non vale la regola secondo cui, nelle materie di giurisdizione esclusiva, il G.A. conosce delle controversie aventi ad oggetto la nullità dell’atto, sia quando la posizione sottostante abbia natura di interesse legittimo, sia quando abbia natura di diritto soggettivo. Resta ferma, invece, la devoluzione delle predette controversie al G.O., abbiano esse ad oggetto l’illegittimità, ovvero la nullità della determinazione del canone.
2.3. Laddove il concessionario di area demaniale marittima deduca la nullità della clausola di provvisorietà del canone dovuto, intesa come la clausola regolante il rapporto concessorio, che consente l’applicazione a questo, nel corso del suo svolgimento, della normativa sopravvenuta (segnatamente, della disciplina ex l. n. 296/2006), recante la revisione del canone stesso, la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del G.O., ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990.

T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, 29 settembre 2014, n. 00749
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