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Controlli sull'aggiudicatario

Contratti pubblici

1. Dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale. Direttore tecnico. Obbligo di renderla. Sussiste. Responsabile tecnico. Non sussiste. 2. Controllo dei requisiti. Documenti comprovanti i requisiti in possesso di amministrazioni pubbliche. Obbligo della Stazione appaltante di acquisirli d'ufficio. Sussiste. 3. Verifica di anomalia delle offerte. Ratio. Limiti del sindacato giurisdizionale
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 10 aprile 2014, n. 01744

Principio

1. Dichiarazioni sulla c.d. moralità professionale. Direttore tecnico. Obbligo di renderla. Sussiste. Responsabile tecnico. Non sussiste.
1.1. La partecipazione agli appalti pubblici, siano essi per forniture o servizi o forniture, sono ormai disciplinati da puntuali disposizioni normative anche comunitarie, che sono volte chiaramente alla chiarezza e trasparenza delle procedure, alla par condicio, alla tutela della concorrenza, al favor partecipationis, alla tassatività delle cause di esclusione, al soccorso istruttorio laddove non si tramuti nell’integrazione sostanziale o nella modifica dell’offerta, all’inammissibilità di clausole ultra legem che in pratica si risolvono in meri appesantimenti formali e burocratici, all’approccio interpretativo rivolto a valorizzare il contenuto effettivo dell’offerta, e quindi quelle disposizioni sono poste proprio al fine precipuo di assicurare che l’esito della gara venga a premiare in effetti la migliore offerta economica e tecnica, alla luce della corrispondenza degli aspetti formali con quelli sostanziali, dei requisiti di partecipazione con la verifica dei documenti prodotti a supporto, e quindi salve le dichiarazioni non corrispondenti al vero (cfr. Cons. St., Sez. III, sent. nn. 4370/2013 e 1487/2014; Adunanza Plenaria n. 9/2014; cfr. art. 4 del D.L. n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, e art. 4 del D.L. n. 34/2014).
1.2. Nelle ipotesi in cui il bando di gara richieda la dichiarazione ex art. 38 cod. contratti del direttore tecnico senza prevedere identico adempimento anche per il responsabile tecnico, l'omessa dichiarazione di quest'ultimo non può determinare l'esclusione dalla gara, poiché tale figura non può ritenersi di certo assimilabile a quella del direttore tecnico, per di più in via interpretativa, se si ha riguardo soprattutto ai compiti in concreto affidati allo stesso nell’azienda e non particolarmente incisivi.

2. Controllo dei requisiti. Documenti comprovanti i requisiti in possesso di amministrazioni pubbliche. Obbligo della Stazione appaltante di acquisirli d'ufficio. Sussiste.
Nella fase di controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione, trova applicazione l’art. 15 della legge n. 183/2011, che ha novellato gli art. 40 e segg. T.U. n.445/2000, secondo cui l’Amministrazione ha l’obbligo di acquisire d’ufficio i documenti che provano il possesso dei requisiti dichiarati qualora in possesso di altre Amministrazioni. Tale disposizione è applicabile anche in materia di appalti pubblici (cfr. Cons. St., Sez. III, sent. n. 4785/2013), in atto con l’attivazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici (Bdncp), operativa presso l’AVCP, e con la centralizzazione di tali controlli.

3. Verifica di anomalia delle offerte. Ratio. Limiti del sindacato giurisdizionale.
3.1. La verifica delle offerte anomale, ex art. 55 direttiva CE n. 18/2004 e artt. 87 e 88 Codice dei contratti, offre alle Amministrazioni uno strumento di controllo finale delle offerte a garanzia in primis del risultato e dell’aggiudicazione con un apprezzamento discrezionale della convenienza complessiva dell’offerta ritenuta migliore e del conseguente importo complessivo, nel presupposto che l’eventuale incongruità di talune voci di costo non comporta di necessità l’anomalia dell’offerta nel suo complesso, con conseguente stravolgimento e vanificazione, tramite il giudizio di anomalia, dell’esito della gara.
3.2. In tema di verifica di anomalia delle offerte ex artt. 87 e 88 cod. contratti, il giudizio positivo non abbisogna di una specifica ed estesa motivazione; quindi è sufficiente il richiamo per relationem alle operazioni ed alle risultanze dello specifico procedimento, il quale è insindacabile se immune da macroscopici vizi di illogicità e irrazionalità.

Cons. St., Sez. 3, 10 aprile 2014, n. 01744
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